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Presentazione domande online incentivo al posticipo del pensionamento

L’INPS, con il messaggio n. 799 del 5 marzo 2025, comunica che il servizio online, che gestisce le domande di pensione, è stato implementato per consentire la presentazione della domanda di incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197) e modificato dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, legge 30 dicembre 2024, n. 207).

La verifica del requisito di accesso al posticipo di pensionamento può essere chiesta:

  • direttamente dall’interessato tramite il servizio Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci, nella sezione “Certificati”;
  • tramite i patronati;
  • contattando il Contact Center.

Incentivo posticipo pensionamento (L.207/2024 art. 1 c.161)
(c.d. Bonus Maroni)

Prorogata anche l’incentivazione al posticipo del pensionamento, su base volontaria, per coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata quota 103 entro il 31 dicembre 2025 e decidono di rimanere al lavoro.

Tali lavoratori possono richiedere al datore di lavoro di rinunciare al versamento della propria quota di contributi previdenziali invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), generalmente prevista nella misura del 9,19%, che verrà corrisposta direttamente dal datore di lavoro in busta paga, aumentando così la retribuzione netta.

La rinuncia all’accredito contributivo della quota a carico del dipendente fa venir meno l’obbligo del datore di lavoro di versare tale quota dalla prima scadenza utile al pensionamento, successiva all’esercizio della facoltà da parte del lavoratore.

Il datore di lavoro è sempre obbligato a versare i contributi della quota a proprio carico.

L’incentivo decade nei seguenti casi:

  • revoca della facoltà di rinuncia, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
  • raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;
  • conseguimento di una pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

L’esercizio dell’opzione non esclude la possibilità di presentare, in un momento successivo, la domanda di pensione anticipata.

La Legge di Bilancio, rende la misura più vantaggiosa per il 2025 stabilendo che l’incentivo, oltre ad essere escluso dalla base imponibile contributiva, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, pertanto, è ESCLUSO ANCHE DALL’IRPEF.

Un’ ulteriore novità prevista dalla Legge di Bilancio 2025 è lAMPLIAMENTO DELLA MISURA, che ora riguarda anche:

  • coloro che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2025, 42 ANNI E 10 MESI DI CONTRIBUTI PER GLI UOMINI E 41 ANNI E 10 MESI PER LE DONNE,
  • oltre ai soggetti con 62 anni e 41 anni di contributi (ossia Quota 103).

Sgravio contributivo lavoratrici madri applicabile anche ai contratti intermittenti a tempo indeterminato

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 2 del 5 febbraio 2025, con il quale risponde ad un quesito dell’ANPIT (Associazione Nazionale per Industria e Terziario), in merito alla possibilità di applicare lo sgravio contributivo previsto dell’articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro intermittente.

I commi 180 e 181 dell’articolo 1 della legge n. 213/2023 prevedono per il triennio 2024-2026 una decontribuzione totale della quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri con tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. La medesima misura è prevista in via sperimentale per il 2024 anche per lavoratrici madri di due figli, sino al compimento del decimo anno di età del figlio minore.

Sotto il profilo soggettivo, pertanto, l’esonero contributivo in esame è rivolto alle lavoratrici madri dipendenti, sia del settore pubblico che privato, con la sola esclusione del lavoro domestico, come precisato dalla circolare operativa dell’INPS n. 27/2024.

Sul piano oggettivo, l’agevolazione riguarda esclusivamente la quota dei contributi a carico delle dipendenti, traducendosi in un incremento della busta paga utile a contrastare il preoccupante fenomeno dell’abbandono del mondo del lavoro da parte delle lavoratrici madri.

Il Ministero del lavoro ritiene coerente con la ratio della previsione normativa aderire ad un’interpretazione estensiva della richiamata disposizione.  Conseguentemente, il beneficio contributivo di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge n. 213/2023 può essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri che siano occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

Tasso degli interessi legali dal 5 febbraio 2025 e Circolare INAIL e INPS

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 7 del 4 febbraio 2025, informa che con la decisione di politica monetaria del 30 gennaio 2025, a decorrere dal 5 febbraio 2025, variano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili (2,90%).

I piani di ammortamento, relativi a istanze di rateazione presentate dal 5 febbraio 2025, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 8,90%.

Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.

L’INPS, con la circolare n. 34 del 4 febbraio 2025, comunica che, in base alla decisione di politica monetaria del 30 gennaio 2025 della Banca Centrale Europea, è stato ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 5 febbraio 2025, è pari al 2,90%.

 

Collegato Lavoro 2025

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, la LEGGE N. 203 del 13 DICEMBRE 2024, c.d. Collegato Lavoro 2025, recante “Disposizioni in materia di lavoro”.

Le disposizioni contenute nel Collegato Lavoro sono in vigore dal 12 gennaio 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

Tra le novità spiccano disposizioni sul periodo di prova dei contratti a termine, la norma di interpretazione autentica sulla stagionalità del contratto a termine, l’introduzione delle dimissioni per fatti concludenti, le novità per i contratti di somministrazione  e le nuove procedure per le comunicazioni dello smart working.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 con la quale fornisce le prime indicazioni sui contenuti del cd. Collegato Lavoro.

Queste le principali novità previste nella disposizione legislativa:

  • Art. 1 – Modifiche al decreto legislativo n. 81/2008
  • Art. 6 – Sospensione della prestazione di cassa integrazione
  • Art. 7 – Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto,  interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne
  • Art. 8 – Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali
  • Art. 10 – Modifiche in materia di somministrazione di lavoro
  • Art. 11 – Norma di interpretazione autentica in materia di attività stagionali
  • Art. 13 – Durata del periodo di prova dei contratti a termine
  • Art. 14 – Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile
  • Art. 15 – Misure in materia di politiche formative nell’apprendistato
  • Art. 17 – Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti
  • Art. 18 – Unico contratto di apprendistato duale
  • Art. 19 – Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
  • Art. 20 – Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro
  • Art. 25 – Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva

Prodotti disponibili:

“Collegato Lavoro 2025: le novità per i Datori di lavoro e le implicazioni pratiche”:

  1. WEBINAR (2 ore)
  2. E BOOK (41 pag)

Decreto Legge in materia di lavoro irregolare e appalti

Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, è stato pubblicato il Decreto Legge n.19 del 2 marzo 2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione delPiano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il D.L. n.19/2024 contiene una serie di previsioni volte a prevenire e contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, tra cui l’introduzione della patente a punti nei cantieri edili, l’inasprimento delle sanzioni in materia di somministrazione illecita, distacco improprio, appalto di mera manodopera, l’incremento dell’attività di vigilanza in materia, modifiche all’art.29 del D.Lgs. 276/2003 che disciplina la responsabilità solidale dei committenti imprenditori che si si siano avvalsi di imprese terze per l’esecuzione di prestazioni di opere e/o servizi.”

DL Milleproroghe, novità per i Contratti a Termine

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Segnaliamo in particolare la proroga al 31 dicembre 2024 delle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti” per avviare un contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi qualora non siano presenti dei casi previsti dalla contrattazione collettiva.
Tale novità vale anche per le somministrazioni a termine.

 

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