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Decreto Coesione (Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60)

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024, il Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

Il provvedimento è volto a realizzare la riforma della politica di coesione inserita nell’ambito della revisione del PNRR, al fine di accelerare e rafforzare l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali.

Il decreto interviene con misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno.

Vediamo le novità in materia di lavoro che riguardano i giovani, le donne, le aree del Mezzogiorno e l’autoimprenditorialità.

Il decreto legge  introduce –  in particolare – degli esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, di:

  • giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato (art. 22 Bonus Giovani);
  • donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, o da almeno 24 mesi, ovunque residenti  (art. 23 Bonus Donne);
  • lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi, presso una sede o unità produttiva ubicata in una regione  della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, da parte di datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti (art. 24 Bonus ZES unica per il Mezzogiorno).

Inoltre il decreto legge (art. 28 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso”), è intervenuto sulla disciplina relativa agli obblighi di verifica della CONGRUITÀ dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, per gli appalti pubblici e privati di realizzazione di lavori edili, introdotta dai commi da 10 a 14 dell’art. 29 del D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, con la Legge n. 56/2024.

     1. Bonus Giovani under 35

Il D.L. n. 60/2024 (art. 22) prevede che, al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti previsti di spesa autorizzata (di cui all’art. 22 comma 7) e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il limite massimo di importo è pari a 650 euro su base mensile per i datori di lavoro che assumono in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (regioni della ZES unica per il Mezzogiorno).

L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata,

  • non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età 
  • non sono stati mai occupati a tempo indeterminato

L’esonero spetta altresì, per il periodo residuo, con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in questione.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e se emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 216/2023.

Con Decreto Interministeriale saranno definite le modalità di attuazione dell’esonero. 

Per l’efficacia dell’esonero è richiesta l’autorizzazione della Commissione europea, cui la misura deve essere notificata.

    2. Bonus Donne svantaggiate

Il D.L. n. 60/2024 (art. 23) prevede che, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025assumono a tempo indeterminato lavoratrici più avanti specificate è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata (di cui all’art. 23 comma 4) e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (incremento occupazionale – ULA), in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di:

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con Decreto Ministeriale;
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto (ULA)calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e se emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 216/2023.

Con Decreto Interministeriale saranno definite le modalità di attuazione dell’esonero.

     3. Bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno)

Il D.L. n. 60 del 2024 (art. 24) prevede che, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata (di cui all’art. 24 comma 7)  e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero contributivo spetta nel caso di assunzione di SOGGETTI che alla data dell’assunzione hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi ed è riconosciuto esclusivamente ai DATORI DI LAVORO privati

  • che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e
  • -che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.

L’esonero spetta altresì, per il periodo residuo, con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.

 Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e se emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 216/2023.

Con Decreto Interministeriale saranno definite le modalità di attuazione dell’esonero.

Per l’efficacia dell’esonero è richiesta l’autorizzazione della Commissione europea, cui la misura deve essere notificata.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il dipendente deve:

  1. aver compiuto 35 anni di età;
  2. essere disoccupato da almeno 24 mesi;
  3. essere assunto presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES

    4.  Promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa

La misura si declina in due interventiAutoimpiego Centro-Nord Italia (art.17) e Resto al Sud 2.0 (art 18). 

Beneficiari sono giovani under 35, in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, oppure inoccupati, inattivi e disoccupati o ancora disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL. 

Previsti finanziamenti per servizi di formazione e accompagnamento alla progettazione preliminare, il tutoraggio per l’incremento delle competenze o veri e propri sostegni all’investimento attraverso voucher ed interventi in regime de minimis.

Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministero Economia e Finanze e Ministero Affari europei, sud, coesione e PNRR definirà modalità e termini per l’attivazione delle due iniziative.

    5. Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica

L’art. 21 del decreto legge prevede che le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni e che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025AVVIANO sul territorio nazionale UN’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL), relativamente ai dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato dal 01.07.2024 al 31.12.2025.

L’esonero è garantito per il periodo massimo di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216

Inoltre, le imprese avviate dai soggetti sopra indicati possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività, il quale non concorre alla formazione del reddito, per l’importo di 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Il contributo è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri di qualificazione dell’impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e i criteri e le modalità di accesso ai benefici.

L’efficacia di tali agevolazioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

   6. Iscrizione dei percettori NASPI nel SIISL e modifiche al funzionamento del Sistema Informativo per linclusione sociale e lavorativa SIISL

Le misure (art. 25) prevedono l’iscrizione d’ufficio dei percettori della NASPI e della DI -SCOLL alla piattaforma del SIISL.

Con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, saranno inoltre, definite le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro sarà consentito pubblicare sul SIISL le posizioni vacanti all’interno dei loro organici e le modalità di accesso al SIISL su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati all’iscrizione al SIISL ai sensi delle disposizioni vigenti.

Sul SIISL saranno, altresì, inserite le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.

Si prevede poi che il SIISL utilizzi gli strumenti dell’intelligenza artificiale al fine di incrociare domanda ed offerta di lavoro, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

   7. Verifica congruità della manodopera negli appalti pubblici e privati di realizzazione di lavori edili

Il D.L. n. 60/2024 (art. 28) è intervenuto sulla disciplina relativa agli obblighi di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, per gli appalti pubblici e privati di realizzazione di lavori edili, introdotta dai commi da 10 a 14 dell’art. 29 del D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, con la Legge n. 56/2024.

In particolare, nel sostituire i commi da 10 a 12 dell’art. 29 del citato D.L. n. 19/2024, prevede che nell’ambito degli appalti privati, l’obbligo di richiesta del certificato di congruità per la realizzazione dei lavori edili viene posto in capo al direttore dei lavori e solo nell’ipotesi di mancata nomina di quest’ultimo è posto in capo al committente.

La nuova disposizione prevede quindi che, nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali previsto dall’articolo 8, comma 10-bis, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020.

In materia era stato emanato il D.M. n.43 del 25 giugno 2021 che ha disciplinato la verifica della incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori riportati in una tabella (allegata ad un accordo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile).

Il D.L. n. 60/2024 ha esteso il regime sanzionatorio, in caso di pagamento del saldo in assenza di esito positivo della verifica di congruità o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, a tutti gli appalti pubblici (togliendo il limite del valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro) e agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro (abbassando il precedente limite di 500.000 euro).

Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestato di congruità.

Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.

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Decreto Milleproroghe

l Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, il Decreto Legge n. 200 del 31 dicembre 2025, con disposizioni urgenti in materia di termini normativi (cd. Decreto Milleproroghe).

Si segnala in particolare la mancata proroga delle assunzioni agevolate previste dal c. d. Decreto Coesione (Bonus Donne, Bonus Under 35 e Bonus Zes Unica Mezzogiorno) che pertanto scadono al 31/12/2025.

Legge di Bilancio 2026: misure fiscali che impattano sul payroll

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 31 dicembre 2025 la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 – 2028”.

Le disposizioni contenute nella legge sono in vigore dal 1° gennaio 2026, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

Misure fiscali che impattano sulla busta paga

  • Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 1 c. 3)

Il comma 3 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 modifica le aliquote contributive IRPEF prevedendo “1. All’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».

Con tale modifica gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano così fissate a partire da gennaio 2026:

  1. fino a 28.000 euro, 23 per cento;
  2. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33 per cento;
  3. oltre 50.000 euro, 43 per cento
  • Revisione della disciplina delle detrazioni per oneri (art. 1 c.4)

Ricordiamo che con l’introduzione da parte della Legge di Bilancio 2025 dell’articolo 16-ter, TUIR, a decorrere dal 2025, ai contribuenti con reddito complessivo superiore a euro 75.000le detrazioni IRPEF per oneri/spese (con alcune esclusioni) sono riconosciute nel rispetto di un limite massimo complessivo , che varia in base all’importo del reddito (fino a 100.000 ovvero superiore a 100.000 euro) ed in base al numero di figli fiscalmente a carico.

Con l’introduzione del nuovo comma 5-bis all’articolo 16-ter, la Legge di bilancio 2026 prevede ora che ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, fermando l’applicazione di quanto sopra, è ridotto di 440 euro l’importo della detrazione spettante per:

    • oneri detraibili nella misura del 19% , escluse le spese sanitarie di cui alla lettera c), comma 1, articolo 15, TUIR;
    • erogazioni liberali a favore di partiti politici , di cui all’ articolo 11, DL n. 149/2013 ;
    • premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi , di cui al comma 4, quinto periodo, articolo 119, DL n. 34/2020
  •  Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali (art.1 c.7)

Il comma 7 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026, al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, introduce la detassazione degli incrementi retributivi legati ai rinnovi dei contratti collettivi.

La norma prevede che

    • limitatamente all’anno 2026,
    • gli aumenti retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato,
    • in conseguenza di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 20242025 e 2026,
    • siano assoggettati ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 5%,
    • a condizione che il lavoratore sia titolare di un reddito da lavoro dipendente , nell’anno 2025 , di importo non superiore a 33.000 euro.

Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare , con atto scritto, al regime di tassazione sostitutiva, con la conseguente applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF anche sugli importi derivanti dall’incremento contrattuale.

Viene, infine, previsto che per l’ accertamento, la riscossione , le sanzioni e il contenzioso, riguardanti l’imposta sostitutiva in oggetto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposta sui redditi.

  • Disposizioni sulla tassazione dei premi di produttività (art.1 commi 8- 9)

Con la Legge di Bilancio 2026 viene temporaneamente modificata:

    • l’imposta sostitutiva e
    • il tetto massimo detassabile

previsti per i premi di risultato (PDR) collettivi di ammontare variabile (incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili) e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Infatti l’art.1 commi 8 e 9 della L. 199/2025 modifica la Legge di Bilancio 2025 (comma 385, articolo 1 L. 207/2024) e il comma 182, articolo 1 della Legge n. 208/2015, prevedendo che:

    • l’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta al 5% sia prevista limitatamente al 2025;
    • per gli anni 2026 e 2027 l’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sia pari all’ 1% ed entro un limite di importo complessivo pari a 5.000 euro annui.
  • Disposizioni sulla tassazione delle indennità e  maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni (art.1 commi 10-12)

Con la Legge di Bilancio 2026 viene previsto, per il 2026, che siano assoggettate all’imposta sostitutiva del 15%, salvo espressa rinuncia scritta ed entro il limite annuo di euro 1.500, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

    1. maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi del comma 2, articolo 1, D. Lgs. N. 66/2023 e dei CCNL;
    2. maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
    3. indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL

Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità.

La disposizione è applicabile dai sostituti d’imposta del settore privato a favore dei soggetti con reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2025, a 40.000 euro.

Il reddito è da attestare per iscritto da parte del lavoratore qualora il sostituto che applica l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l’anno precedente.

La norma prevede inoltre che:

    • ai fini del predetto limite di euro 1.500 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazioni agli utili dell’impresa detassati;
    • restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dal CCNL e dalla normativa vigente;
    • per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  • Disposizioni sulla tassazione dei piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori (art.1 comma 13)

La Legge di Bilancio 2026 proroga a tutto l’anno 2026la norma, introdotta dall’art. 6, comma 1, terzo periodo, della Legge n. 76/2025  recante “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese ”, in virtù della quale “… i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.”.

Si tratta di una riduzione transitoria IRPEF sui dividendi di azioni corrisposti ai lavoratori.

La Legge di Bilancio 2026 proroga a tutto l’anno 2026la norma, introdotta dall’art. 6, comma 1, terzo periodo, della Legge n. 76/2025  recante “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese ”, in virtù della quale “… i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.”.

Si tratta di una riduzione transitoria IRPEF sui dividendi di azioni corrisposti ai lavoratori.

  • Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto (buoni pasto) rese in forma elettronica (art. 1 c. 14)

Con la Legge di Bilancio 2026 viene modificata la disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica (c.d. ticket restaurant).

La novità riguarda l’importo giornaliero non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (devono essere destinati alla generalità o a categorie omogenee), che viene incrementato, a partire dal 1° gennaio 2026, dagli attuali 8,00 euro giornalieri a 10,00 euro giornalieri.

Si ricorda che il superamento del limite giornaliero di esenzione comporta l’imponibilità previdenziale e fiscale per il solo valore che eccede.

Restano confermate le altre misure previste sulle diverse forme di somministrazione del vitto da parte del datore di lavoro dall’art. 51, c. 2, lett. c) TUIR e le condizioni di fruizione.

  • Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 1 c.18-21)

Con la Legge di Bilancio 2026 viene confermato, dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE, CHE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITOpari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. N. 66/2003 , effettuare nei giorni festivi.

Analogamente a quanto previsto per i periodi d’imposta 2023, 2024 e 2025, il sostituto d’imposta, nel corso del 2026, riconosce il trattamento integrativo speciale in esame su richiesta del lavoratore, che attestato per iscritto l’importo del reddito dipendente ottenuto nel 2025(non superiore a euro 40.000), e compensa il credito così maturato nel Mod. F24 (codice tributo 1702), indicando poi tali somme nella Certificazione Unica.

  • Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (art.1 commi 25 – 26)

La Legge di Bilancio 2026 interviene sull’articolo 24- bis del TUIR in materia di Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, che prevede – in caso di trasferimento della residenza in Italia – la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all’ estero (calcolata in via forfetaria, indipendentemente dall’importo dei redditi percepiti).

Gli interessati non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 periodi d’imposta nel corso dei 10 che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Mediante la modifica del comma 2 dell’articolo 24- bis del TUIR si dispone l’innalzamento a:

    • 300.000 euro (in precedenza 200.000 euro) dell’imposta sostitutiva dovuta per ciascun periodo d’imposta in riferimento al quale opera l’opzione;
    • 50.000 euro (in precedenza 25.000 euro) dell’imposta sostitutiva dovuta per ciascuno dei familiari.

Tali modifiche trovano applicazione nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia (intesa come dimora abituale ai sensi dell’articolo 43 del codice civile) a partire dal 1° gennaio 2026.

L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

L’imposta non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo.

L’opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera f, della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.

L’indennità sostitutiva del preavviso è sempre soggetta a contributi anche se il lavoratore vi rinuncia

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 24446 del 3 settembre 2025, afferma che l’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto avente natura retributiva, è soggetta a contribuzione previdenziale dal momento in cui il licenziamento senza preavviso acquista efficacia, restando irrilevante la rinuncia del lavoratore o qualsiasi accordo transattivo con il datore di lavoro, in quanto inopponibili all’INPS.

Optional a carico dei dipendenti per le auto concesse in uso promiscuo

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 233/E del 9 settembre 2025, fornisce una risposta in merito alla corretta applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali delle somme eventualmente trattenute ai dipendenti, per gli optional dagli stessi richiesti sui veicoli loro assegnati in uso promiscuo.

In particolare viene richiesto se debbano essere sottratte o meno dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente.

L’Agenzia delle Entrate afferma quanto segue:

  • Ne consegue  che,  nell’ipotesi  in  cui  il  dipendente  versi  delle  somme per  la fruizione di altri benefit legati al veicolo concesso in uso promiscuo, le stesse non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base al costo di percorrenza riportato nelle tabelle ACI.
  • In relazione al caso di specie, l’AE ritiene pertanto che, qualora l’Istante trattenga in capo ai dipendenti delle somme per la richiesta di optional aggiuntivi da installare sui veicoli concesso in uso promiscuo, che non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI, LE STESSE NON RIDUCONO IL VALORE DEL FRINGE BENEFIT DA ASSOGGETTARE A TASSAZIONE ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir.
  • Ne consegue che EVENTUALI SOMME CORRISPOSTE DAL DIPENDENTE PER L’ACQUISTO DEGLI OPTIONAL DOVRANNO ESSERE TRATTENUTE DALL’IMPORTO NETTO CORRISPOSTO IN BUSTA PAGA.

Circolare Agenzia delle Entrate sulle novità fiscali 2025

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.4/E del 16 maggio 2025 ha fornito le istruzioni operative sulle novità in materia d’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente

In particolare sulle novità fiscali contenute

  • nella Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), concernenti l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e la tassazione dei redditi di lavoro dipendente.
  • nel Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 che  ha revisionato la disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente.

Segnaliamo in particolare le seguenti novità.

1. IRPEF

Gli scaglioni si riducono da 4 a 3 (già dal 2024, ora a regime):

  • fino a 28.000 €: 23%
  • oltre 28.001 – 50.000 €: 35%
  • oltre 50.000 €: 43%

Viene innalzata (dal 2024) la no tax area a €.8.500 : la detrazione da lavoro dipendente passa a €. 1.955 (prima €.1.880 )

2. Nuovo bonus per redditi fino a €.20.000

Introdotta una somma esente da IRPEF, calcolata in % sul reddito da lavoro:

  • 7,1% se il reddito non supera €. 8.500
  • 5,3% se tra 8.501 e €. 15.000
  • 4,8% se tra 15.001 e €. 20.000

Applicazione automatica in busta paga da parte del sostituto d’imposta.

3. Ulteriore detrazione IRPEF fino a €. 1.000

  • Introdotta una nuova detrazione che spetta a chi ha un reddito tra 20.001 e €. 40.000.
  • Intera (€. 1.000) fino a €. 32.000, poi decrescente fino ad azzerarsi a €. 40.000.
  • E’ necessario avere capienza IRPEF per fruire di questa detrazione.

4. Familiari a carico

  • Figli a carico: la detrazione spetta solo da 21 a 30 anni.
  • Oltre i 30 anni solo se con disabilità riconosciuta.
  • Estesa ai figli del coniuge defunto conviventi e ai figli affiliati.
  • Limitata la detrazione per altri familiari: vale solo per ascendenti conviventi (es. genitori).

5. Addizionali IRPEF regionali e comunali

Le amministrazioni locali dovranno adeguare le aliquote alla nuova struttura IRPEF.

6. Obblighi dei sostituti d’imposta

  • Bonus e detrazioni vanno riconosciuti automaticamente.
  • Se non spettanti, il recupero può avvenire in 10 rate (se oltre €. 60).
  • Le agevolazioni possono essere fruite anche in dichiarazione se non riconosciute in busta paga (es. lavoratori domestici).
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