
Optional a carico dei dipendenti per le auto concesse in uso promiscuo
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 233/E del 9 settembre 2025, fornisce una risposta in merito alla corretta applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali delle somme eventualmente trattenute ai dipendenti, per gli optional dagli stessi richiesti sui veicoli loro assegnati in uso promiscuo.
In particolare viene richiesto se debbano essere sottratte o meno dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente.
L’Agenzia delle Entrate afferma quanto segue:
- Ne consegue che, nell’ipotesi in cui il dipendente versi delle somme per la fruizione di altri benefit legati al veicolo concesso in uso promiscuo, le stesse non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base al costo di percorrenza riportato nelle tabelle ACI.
- In relazione al caso di specie, l’AE ritiene pertanto che, qualora l’Istante trattenga in capo ai dipendenti delle somme per la richiesta di optional aggiuntivi da installare sui veicoli concesso in uso promiscuo, che non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI, LE STESSE NON RIDUCONO IL VALORE DEL FRINGE BENEFIT DA ASSOGGETTARE A TASSAZIONE ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir.
- Ne consegue che EVENTUALI SOMME CORRISPOSTE DAL DIPENDENTE PER L’ACQUISTO DEGLI OPTIONAL DOVRANNO ESSERE TRATTENUTE DALL’IMPORTO NETTO CORRISPOSTO IN BUSTA PAGA.