
Accordo Italia Albania in materia di sicurezza sociale
L’INPS, con messaggio n. 2602 del 5 settembre 2025, fornisce istruzioni ai datori di lavoro relativamente alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato distaccati in Albania in applicazione delle disposizioni contenute nell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale del 6 febbraio 2024.
A decorrere dal 1° luglio 2025 è entrato in vigore l’accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale – firmato a Roma il 6 febbraio 2024 e ratificato con la legge 11 marzo 2025, n. 29 – e la relativa Intesa amministrativa, firmata a Roma il 10 aprile 2025.
Con circolare n. 106 del 1° luglio 2025, l’INPS ha illustrato le disposizioni applicative dell’accordo. In particolare, in deroga al principio di territorialità della legislazione applicabile, l’accordo prevede che il lavoratore dipendente da una impresa con sede in Italia, che sia stato inviato in Albania, resta soggetto alla legislazione italiana (INPS) a condizione che la durata del distacco non superi il periodo di 24 mesi.
In tal caso, il datore di lavoro deve richiedere all’INPS il rilascio del certificato di copertura contributiva (certificato di distacco) tramite l’apposito modello “IT/AL 101”.
L’Istituto, con il messaggio n. 2602/2025, ha fornito istruzioni ai datori di lavoro relativamente alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato distaccati.
Per i lavoratori distaccati dall’Italia in Albania la contribuzione dovuta deve essere versata secondo le modalità previste e attualmente in uso per i lavoratori inviati in Paesi nei quali sono vigenti accordi in materia di sicurezza sociale con l’Italia. Pertanto, per l’effettuazione degli adempimenti contributivi deve essere aperta un’apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”.
Inoltre, poiché il contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) non rientra nel campo di applicazione dell’accordo e il medesimo non è dovuto ai sensi del D.L. n. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 398/1987, la posizione contributiva deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “1C”, avente il significato di “Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF”.
Le istruzioni di cui al messaggio in commento si applicano a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025. Per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza dell’accordo (1° luglio 2025) e la data di pubblicazione del messaggio in commento i datori di lavoro devono avvalersi della procedura di regolarizzazione (DM/Vig).