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Flussi di ingresso extracomunitari: procedura per contratto di soggiorno, accordo di integrazione e permesso di soggiorno


Il Ministero dell’Interno, con Nota del 2 settembre 2025 sul Portale Servizi, sezione sportello Unico Immigrazione, AGGIORNA E RIEPILOGA LA PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO E DI RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO.

In particolare, specifica che, nelle more che vengano rese disponibili (ad ottobre 2025) le buste presso gli Uffici Postali, l’acquisizione della busta per la spedizione, necessaria a contenere il Modello 209 e la relativa documentazione associata per la presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno presso gli uffici postali, dovrà avvenire in autonomia attraverso i canali commerciali dotati di materiale di cancelleria (tabaccherie, cartolerie, empori, etc.).

Evidenzia, inoltre, che la busta, di formato A4, dovrà essere compilata replicando fedelmente quanto indicato nel “layout” che sarà riportato nella PEC con cui viene inviato il Modello 209 e la denominazione della Questura/Ufficio di Immigrazione da indicare sulla busta è indicata in testa al Modello stesso.

 I bollettini saranno disponibili direttamente presso gli Uffici Postali

Ricordiamo che la NUOVA PROCEDURA INFORMATICA si utilizza:

  • PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO,
  • LA STIPULA DELL’ACCORDO DI INTEGRAZIONE E
  • LA SUCCESSIVA RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO da parte dei lavoratori entrati in Italia con i flussi.

Ricordiamo che il cittadino extracomunitario che voglia entrare in Italia e soggiornarvi per motivi di lavoro subordinato deve ottenere il relativo PERMESSO DI SOGGIORNO, seguendo una determinata PROCEDURA, che differisce a seconda della tipologia di rapporto che intende instaurare:

  • rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • lavoro stagionale (nei settori agricolo e turistico alberghiero);
  • c.d. “ingressi fuori quota”.

Lavoro a tempo indeterminato e determinato

Il lavoratore extracomunitario che risiede all’estero può entrare regolarmente in Italia per svolgere la propria prestazione lavorativa e – da parte sua – il datore di lavoro può assumere un lavoratore extracomunitario, solo una volta completata la seguente procedura:

  • rilascio del nulla osta al lavoro;
  • rilascio del visto d’ingresso da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
  • stipulazione tra il datore di lavoro e il lavoratore di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
  • rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
  • stipulazione tra il lavoratore e lo Stato italiano di un “accordo di integrazione“.

Più precisamente l’articolo 22, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998, recentemente modificato, stabilisce che, entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivonoil CONTRATTO DI SOGGIORNO, mediante firma digitaleo altro tipo di firma elettronicaqualificata.

Entro il medesimo termine di otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il contratto di soggiorno è trasmesso con modalità telematica, a cura del datore di lavoro, allo Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti concernenti la domanda di rilascio del PERMESSO DI SOGGIORNO.

La stipula DELL’ACCORDO DI INTEGRAZIONE rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998.

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