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Tag: Agenzia Entrate

Circolare Agenzia delle Entrate sulle novità fiscali 2025

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.4/E del 16 maggio 2025 ha fornito le istruzioni operative sulle novità in materia d’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente

In particolare sulle novità fiscali contenute

  • nella Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), concernenti l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e la tassazione dei redditi di lavoro dipendente.
  • nel Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 che  ha revisionato la disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente.

Segnaliamo in particolare le seguenti novità.

1. IRPEF

Gli scaglioni si riducono da 4 a 3 (già dal 2024, ora a regime):

  • fino a 28.000 €: 23%
  • oltre 28.001 – 50.000 €: 35%
  • oltre 50.000 €: 43%

Viene innalzata (dal 2024) la no tax area a €.8.500 : la detrazione da lavoro dipendente passa a €. 1.955 (prima €.1.880 )

2. Nuovo bonus per redditi fino a €.20.000

Introdotta una somma esente da IRPEF, calcolata in % sul reddito da lavoro:

  • 7,1% se il reddito non supera €. 8.500
  • 5,3% se tra 8.501 e €. 15.000
  • 4,8% se tra 15.001 e €. 20.000

Applicazione automatica in busta paga da parte del sostituto d’imposta.

3. Ulteriore detrazione IRPEF fino a €. 1.000

  • Introdotta una nuova detrazione che spetta a chi ha un reddito tra 20.001 e €. 40.000.
  • Intera (€. 1.000) fino a €. 32.000, poi decrescente fino ad azzerarsi a €. 40.000.
  • E’ necessario avere capienza IRPEF per fruire di questa detrazione.

4. Familiari a carico

  • Figli a carico: la detrazione spetta solo da 21 a 30 anni.
  • Oltre i 30 anni solo se con disabilità riconosciuta.
  • Estesa ai figli del coniuge defunto conviventi e ai figli affiliati.
  • Limitata la detrazione per altri familiari: vale solo per ascendenti conviventi (es. genitori).

5. Addizionali IRPEF regionali e comunali

Le amministrazioni locali dovranno adeguare le aliquote alla nuova struttura IRPEF.

6. Obblighi dei sostituti d’imposta

  • Bonus e detrazioni vanno riconosciuti automaticamente.
  • Se non spettanti, il recupero può avvenire in 10 rate (se oltre €. 60).
  • Le agevolazioni possono essere fruite anche in dichiarazione se non riconosciute in busta paga (es. lavoratori domestici).

Regime agevolativo per i lavoratori impatriati e interpelli Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, in data 12 marzo 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, così come previsto dall’articolo 5, del Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Questi la risposta dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli:

  • Risposta n. 70 del 12/03/2025 – Soggetto estero che si trasferisce per la prima volta in Italia per svolgere un’attività lavorativa
  • Risposta n. 71 del 12/03/2025 –  Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione
  • Risposta n. 72 del 12/03/2025 – Allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero
  • Risposta n. 74 del 12/03/2025 – Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione
  • Risposta n. 66 del 6 marzo 2025 –  Smart working che precede il rientro in Italia

Il regime impatriati, riscritto nel 2024 dall’art. 5 D.Lgs n. 209/2023, si applica ai contribuenti che, trasferita la residenza in Italia, percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia.

CONDIZIONI DI ACCESSO AL REGIME

Il beneficio connesso al regime è concesso al ricorrere delle seguenti condizioni:

1- i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di

  • sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  • sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente  al suo stesso gruppo;

2- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;

3- l’attività lavorativa deve esser prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano;

4- i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs n. 108/2012 e dal D.Lgs n. 206/2007;

5- il beneficio è limitato ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e, ove non siano iscritti alla stessa Anagrafe, a quelli che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, per il triennio di permanenza all’estero.

ENTITÀ DEL BENEFICIO

Il reddito di lavoro concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% entro il limite annuo di 600.000 euro.

INCREMENTO DELLA DETASSAZIONE IN PRESENZA DI FIGLI MINORI

L’agevolazione è maggiore nel caso in cui il lavoratore trasferito in Italia ABBIA FIGLI MINORI. La maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.  

In particolare, la percentuale di reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo è del 40% nel caso di:

  • un lavoratore che si trasferisce in Italia con un figlio minore;
  • nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime. In tale caso il maggior beneficio è fruito a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione.

DURATA DEL BENEFICIO

  • La durata del regime è di 5 anni, decorrenti dal primo periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale e nei quattro periodi d’imposta successivi.
  • Il regime impatriati 2024 si applica a coloro che conseguono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
  • Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell’anno 2024 le disposizioni si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.

Bonus Natale, un nuovo beneficio a favore dei lavoratori dipendenti

Il Decreto Legge 9 agosto 2024 n. 113, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 7 ottobre 2024 n. 143, con decorrenza dal 09/10/2024 ha previsto delle “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” (c.d. Decreto Omnibus).

In particolare all’articolo 2bis disciplina le “Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti” (c.d. Bonus Natale).

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10 ottobre 2024  ha fornito le prime disposizioni attuative in merito alle novità introdotte.

Presupposti soggettivi e oggettivi

La norma prevede che per l’anno 2024 venga erogata un’indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno d’imposta 2024;
  2. il lavoratore è in una di queste 2 situazioni familiari:
    • Situazione 1 il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano entrambi (coniuge e figlio) a carico, oppure  in alternativa  
    • Situazione 2 ha almeno un figlio fiscalmente a carico e l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è poi legalmente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è poi legalmente separato (nucleo familiare c.d. monogenitoriale);
    • L’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (esclusi i pensionati) è di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente (c.d. capienti).
  •  

L’indennità di 100 euro:

    • non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente
    • è rapportata al periodo di lavoro.

I Datori di Lavoro sostituti d’imposta, riconoscono l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità su RICHIESTA DEL LAVORATORE, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.

I datori di Lavoro verificano poi in sede di conguaglio la spettanza della stessa.

Qualora in sede di conguaglio di fine anno l’indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.

I sostituti d’imposta compensano il credito maturato mediante compensazione nel Modello F24 (deve ancora essere istituito il codice tributo), a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

 

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