L’Agenzia delle Entrate, in data 12 marzo 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, così come previsto dall’articolo 5, del Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Questi la risposta dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli:
- Risposta n. 70 del 12/03/2025 – Soggetto estero che si trasferisce per la prima volta in Italia per svolgere un’attività lavorativa
- Risposta n. 71 del 12/03/2025 – Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione
- Risposta n. 72 del 12/03/2025 – Allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero
- Risposta n. 74 del 12/03/2025 – Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione
- Risposta n. 66 del 6 marzo 2025 – Smart working che precede il rientro in Italia
Il regime impatriati, riscritto nel 2024 dall’art. 5 D.Lgs n. 209/2023, si applica ai contribuenti che, trasferita la residenza in Italia, percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia.
CONDIZIONI DI ACCESSO AL REGIME
Il beneficio connesso al regime è concesso al ricorrere delle seguenti condizioni:
1- i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di
- sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
2- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
3- l’attività lavorativa deve esser prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano;
4- i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs n. 108/2012 e dal D.Lgs n. 206/2007;
5- il beneficio è limitato ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e, ove non siano iscritti alla stessa Anagrafe, a quelli che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, per il triennio di permanenza all’estero.
ENTITÀ DEL BENEFICIO
Il reddito di lavoro concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% entro il limite annuo di 600.000 euro.
INCREMENTO DELLA DETASSAZIONE IN PRESENZA DI FIGLI MINORI
L’agevolazione è maggiore nel caso in cui il lavoratore trasferito in Italia ABBIA FIGLI MINORI. La maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.
In particolare, la percentuale di reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo è del 40% nel caso di:
- un lavoratore che si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime. In tale caso il maggior beneficio è fruito a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione.
DURATA DEL BENEFICIO
- La durata del regime è di 5 anni, decorrenti dal primo periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale e nei quattro periodi d’imposta successivi.
- Il regime impatriati 2024 si applica a coloro che conseguono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
- Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell’anno 2024 le disposizioni si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.