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Tag: Agenzia Entrate

Istituiti i codici tributo per recuperare il trattamento integrativo indebitamente compensato

Con Risoluzione n. 51/E del 6 ottobre 2025 l’Agenzia delle Entrate comunica l’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 enti pubblici, delle somme indebitamente utilizzate in compensazione da parte del sostituto d’imposta per il recupero del trattamento integrativo (articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3).

Si tratta dei codici tributo

  • 7909, o 700E per l’F24 enti pubblici, per la somma da restituire e i relativi interessi, e
  • 7910, o 701E per l’F24 enti pubblici, per le sanzioni.

Per tali ipotesi è direttamente l’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo sostanziale, ad emanare un atto ai sensi dell’articolo 38-bis, D.P.R. n. 600/1973.

Ricariche presso colonnine pubbliche delle auto elettriche o ibride concesse in uso promiscuo

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 237/E del 10 settembre 2025, fornisce risposte in merito ai seguenti quesiti.

Quesito 1

La card messa a disposizione dei lavoratori per la ricarica elettrica dell’autovettura, anche ai fini dell’uso privato del veicolo, non genera in capo agli stessi reddito tassabile in quanto il valore della ricarica elettrica, considerata a tutti gli effetti ”carburante”, è incluso nella determinazione forfetaria del benefit tassabile fissata dall’ACI.

Quesito 2

Nel caso in cui il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato stabilito dalla Società, l’importo trattenuto allo stesso possa essere decurtato dai valori convenzionali ACI a fini dell’individuazione del valore del benefit tassabile, quale costo sostenuto per l’utilizzo del veicolo.

L’Agenzia delle Entrate afferma quanto segue:

  • In relazione al PRIMO QUESITO posto dall’Istante, concernente la possibilità di attribuire ai propri dipendenti una card per effettuare la ricarica elettrica della vettura assegnata in uso promiscuo presso colonnine pubbliche, con addebito del costo a carico della Società, si ritiene, pertanto, condivisibile la soluzione prospettata dall’Istante secondo cui dette ricariche, riconosciute entro un certo limite annuo, non costituiscono fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall’utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato.
  • In relazione al SECONDO QUESITO, l’Istante fa presente che ciascun dipendente sarà tenuto a comunicare i chilometri effettuati per uso aziendale, così da poter individuare, per differenza, i chilometri percorsi per ragioni private e che, nell’ipotesi in cui sia superato il limite massimo di chilometri per anno per ragioni private riconosciuto dalla Società, la stessa provvederà ad addebitare al dipendente, tramite fattura, l’importo del costo chilometrico dell’energia elettrica relativo all’uso privato della vettura, per la parte corrispondente al superamento del suddetto limite.
  • Ne consegue, pertanto, che le somme addebitate al dipendente in relazione all’energia elettrica per l’uso privato del veicolo non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI al fine di abbattere il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir.
  • Ciò posto, si ritiene che eventuali somme corrisposte dal dipendente per la ricarica elettrica per l’uso privato del veicolo assegnato dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.

Non obbligatorietà della tracciabilità delle spese sostenute in trasferta all’estero

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 188/E del 10 luglio 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito corretto trattamento fiscale nel caso in cui il dipendente effettui una una trasferta in un Paese in cui non è possibile effettuare un pagamento tracciato.

L’articolo 1, comma 81, lettera a), della legge di Bilancio 2025 ha modificato l’articolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, aggiungendo, infine, il seguente periodo: “I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui    al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguite con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al fine della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi spese di cui al citato comma 5 dell’articolo 51, il dipendente deve effettuare i relativi pagamenti con mezzi diversi dal contante.

Successivamente, l’articolo 1, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84ha modificato il suddetto detto periodo del comma 5 aggiungendo dopo le parole: «I rimborsi delle spese» le seguenti: «, sostenute nel territorio dello Stato,».

Pertanto, a seguito di tale modifica legislativa, ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese ai dipendenti ai sensi del comma 5 dell’articolo 51 del Tuir, per missioni e/ o trasferte effettuate al di fuori del territorio dello Stato non è più richiesta la tracciabilità del pagamento.

Benefit auto aziendali e istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina fiscale applicabile ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, a seguito delle modifiche normative intervenute con la Legge di Bilancio 2025 e con il c.d. “Decreto Bollette”.

La circolare fornisce le istruzioni operative per l‘applicazione del nuovo regime e chiarisce, anche con esempi, in quali casi possono ancora essere applicate le regole in vigore fino al 31 dicembre 2024 e in quali casi vanno applicate invece le nuove disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2025.

1. APPLICAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2025

Secondo l’Agenzia delle Entrate la nuova disciplina prevista dalla Legge di Bilancio 2025 si applica ai veicoli a uso promiscuo che rispettino CONGIUNTAMENTE i seguenti requisiti:

  • siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 (data del contratto di concessione ad uso promiscuo, ossia il momento di sottoscrizione dell’atto di assegnazione con accettazione del lavoratore);
  • siano stati assegnati (cioè consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Al riguardo, al fine di individuare i veicoli concessi in uso promiscuo che ricadono nella disciplina, l’AE ritiene, conformemente a quanto chiarito con la risoluzione n. 46/E del 2020, che la concessione del veicolo in uso promiscuo non debba considerarsi un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita dell’accettazione del lavoratore, che si concretizza

  • sia attraverso la sottoscrizione dell’ATTO DI ASSEGNAZIONE (contratto di concessione) del fringe benefit, da parte del datore di lavoro e del dipendente,
  • sia mediante l’ASSEGNAZIONE (consegna) del bene a quest’ultimo.

Pertanto, il momento della sottoscrizione dell’ATTO DI ASSEGNAZIONE da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i «CONTRATTI STIPULATI a decorrere dal 1° gennaio 2025»

Inoltre, nel rispetto del principio di cassa, che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente, atteso che il momento di percezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente, affinché la nuova formulazione della norma trovi applicazione è necessario, tra l’altro, che l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia ASSEGNATO al dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Per veicoli «di nuova immatricolazione» devono intendersi i veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

La disciplina di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, come modificata dal comma 48 della LEGGE DI BILANCIO 2025, è applicabile ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025,

  • siano immatricolati e
  • oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e
  • consegnati al dipendente.

2. APPLICAZIONE DISCIPLINA TRANSITORIA INTRODOTTA DAL DECRETO BOLLETTE (art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025 – L.60/2025)

E’ stata introdotta una specifica disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel predetto regime di cui al comma 48 della legge di bilancio 2025.

L’articolo 6, comma 2-bis, del d.l. n. 19 del 2025 inserisce, infatti, dopo il citato comma 48, il comma 48-bis, il quale dispone che «resta ferma» l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai «veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024», sia a quelli «ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025».

Tenuto conto che il comma 48-bis fa esclusivo riferimento alla «CONCESSIONE IN USO PROMISCUO» del veicolo e non anche alla STIPULAZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO, l’AE ritiene che, ai fini in esame, rilevi LA DATA DI CONSEGNA DEL VEICOLO AL DIPENDENTE.

In particolare l’AE ritiene che ai veicoli concessi in uso promiscuo (cioè consegnati) ai dipendenti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, che rispettano gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto previsti dal citato articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, nella versione previgente, continui ad applicarsi la medesima disciplina.

In altri termini ai veicoli

  • immatricolati,
  • oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e
  • CONSEGNATI AL DIPENDENTE

dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, si applica (fino alla naturale scadenza dei predetti contratti) il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024.

La Relazione tecnica al D.L. n. 19/2025 chiarisce che la disciplina previgente si applica “… alle assegnazioni di veicoli aziendali effettuate con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024” . Ne consegue che per i VEICOLI IMMATRICOLATI IN DATA ANTECEDENTE IL 1° LUGLIO 2020, trova applicazione la regola generale di cui al citato articolo 51, comma 3, del TUIR (ossia  il VALORE NORMALE)

La seconda parte del citato comma 48-bis estende, inoltre, il regime di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, in vigore fino al 31 dicembre 2024, anche ai veicoli «ordinati dal datore di lavoro» [ossia la data dell’ordine di acquisto o noleggio del veicolo] entro la medesima data e «concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025».

Più nel dettaglio, la norma consente di applicare il REGIME DI TASSAZIONE PREVIGENTE anche nell’ipotesi in cui il veicolo

  • sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e
  • sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

Resta fermo che, affinché la norma in commento trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti,

  • di immatricolazione e
  • stipulazione del contratto.

POSSIBILITA’ DI APPLICARE LA DISCIPLINA PIU’ FAVOREVOLE

Laddove il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri nella tipologia dei veicoli che, ai sensi del comma 48 della legge di bilancio 2025, godono delle percentuali di agevolazione più elevate, l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile, in ogni caso, la più favorevole disciplina introdotta dalla LEGGE DI BILANCIO 2025 (IN BASE AL TIPO DI ALIMENTAZIONE), in considerazione del fatto che i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.

Trattasi, ad esempio, dei veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, elettrici ibridi plug in o dei veicoli con emissione di anidride carbonica superiore a 190 g/km.

3. CRITERIO DI TASSAZIONE DEL FRINGE BENEFIT BASATO SUL “VALORE NORMALE” AL NETTO DELL’UTILIZZO AZIENDALE

Al di fuori delle ipotesi indicate nel punto 1 e 2 precedenti, RESTA FERMO CHE LA QUANTIFICAZIONE DEL BENEFIT DERIVANTE DALL’USO PROMISCUO DI VEICOLI AZIENDALI – non rientranti nelle fattispecie sopra illustrate – SEGUE IL CRITERIO GENERALE DETTATO DALL’ARTICOLO 51, COMMA 3, PRIMO PERIODO, DEL TUIR (ossia il VALORE NORMALE]), in base al quale la determinazione in denaro dei valori percepiti dal dipendente, nell’ambito del rapporto di lavoro, avviene applicando le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9 del medesimo TUIR per la sola parte riferibile all’uso privato del veicolo.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate conferma quanto già chiarito con la risoluzione AE n. 46/E del 2020, secondo cui “il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, SCORPORANDO QUINDI DAL SUO VALORE NORMALE, L’UTILIZZO NELL’INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO” .

4. PROROGA DEL CONTRATTO E RIASSEGNAZIONE DEL VEICOLO

  • PROROGA CONTRATTO

In caso di PROROGA di un contratto di concessione in uso promiscuo di un veicolo, atteso che si tratta della mera estensione della sua durata, che di per sé non dà luogo ad una novazione soggettiva o oggettiva, l’Agenzia delle Entrate ritiene, in relazione a questo specifico contesto, che sia applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione DELL’ORIGINARIO CONTRATTO, fino alla naturale scadenza della proroga medesima, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti.

  • RIASSEGNAZIONE VEICOLO AD DIPENDENTE

Invece, in caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, attraverso la stipula di un NUOVO CONTRATTO, che coinvolge un soggetto diverso, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la disciplina fiscale applicabile debba essere individuata sulla base delle DISPOSIZIONI VIGENTI AL MOMENTO DELLA RIASSEGNAZIONE.

Resta inteso che, in caso di RIASSEGNAZIONE di un veicolo che è immatricolato dal 1° gennaio 2025 e che, a decorrere dalla medesima data, è oggetto di un contratto di concessione in uso promiscuo ed è consegnato al dipendente, si applica il comma 48 della legge di bilancio 2025 (ossia la LEGGE NUOVA in base al tipo alimentazione), nel presupposto che, al momento della riassegnazione, i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono tutti verificati a partire dal 1° gennaio 2025 (immatricolazione, stipula del contratto di concessione in uso promiscuo – con il diverso dipendente – e consegna).

 

Agenzia Entrate e le nuove disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti 2025 (somma esente e ulteriore detrazione)

Con la circolare n. 4 del 16 maggio 2025(punto 1.2), l’Agenzia delle Entrate ha fornito le proprie indicazioni operative riguardanti le nuove disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti 2025, ossia la somma esente per redditi complessivi fino a €.20.000 e l’ ulteriore detrazione per redditi complessivi superiori a €.20.000 e fino a e.40.000, previste dalla Legge di Bilancio 2025 (L.207/2024).

 La AE ricorda che la Legge di Bilancio 2025 dispone che i sostituti d’imposta RICONOSCONO IN VIA AUTOMATICA TALI BENEFICI all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, SENZA, pertanto, NECESSITÀ DI ALCUNA ISTANZA DA PARTE DEL LAVORATORE

L’AE precisa che “la somma e la detrazione sono attribuite dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025 (ossia gennaio 2025), ovvero dal primo periodo di paga utile successivo alla data di pubblicazione delle presenti istruzioni (ossia giugno 2025), unitamente alle quote spettanti in relazione alle mensilità precedenti.

Laddove, per RAGIONI ESCLUSIVAMENTE TECNICHE LEGATE ALLE PROCEDURE DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, non sia possibile riconoscere le somme, o applicare la detrazione, nei periodi sopra indicati, i BENEFICI DOVRANNO ESSERE EROGATI NELLE SUCCESSIVE MENSILITÀ O, AL PIÙ TARDI, IN SEDE DI CONGUAGLIO.

Applicazione regime agevolativo in caso di assegnazione di azioni ai dipendenti

LAgenzia delle Entrate, con la risposta n. 147/E del 4 giugno 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione del regime agevolativo in caso di assegnazione di azioni ai dipendenti.

In particolare, l’Agenzia chiarisce quando un Piano di Azionariato, rivolto all’intera popolazione aziendale, possa beneficiare del regime agevolativo previsto dall’articolo 51, comma 2, lett. g) del TUIR che, in caso di assegnazione di azioni ai dipendenti, ne prevede lesenzione fiscale in capo ai beneficiari (nella misura massima pari a 2.065,83 euro).

L’articolo 51, comma 2, lett. g), del TUIR, stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito del valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a euro 2.065,83, a condizione che dette azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dallacquisto.

La disposizione di cui alla lettera g) dell’articolo 51 disciplina, quindi, la fattispecie dei PIANI DI AZIONARIATO DIFFUSO ai dipendenti e costituisce per gli stessi uno strumento di incentivazione motivazionale e di integrazione retributiva.

L’applicabilità della disposizione agevolativa viene tuttavia subordinata dal legislatore ad una SERIE DI CONDIZIONI che devono necessariamente ricorrere affinché il valore delle azioni oggetto di assegnazione non costituisca reddito imponibile per il dipendente che le riceve.

In particolare, la norma prevede che, al fine dell’esclusione del valore delle azioni offerte ai dipendenti dal concorso alla formazione dei relativi redditi imponibili di lavoro dipendente, occorre verificare la sussistenza delle seguenti condizioni:

  1. le azioni devono essere offerte alla generalità dei dipendenti;
  2. le azioni devono avere valore complessivamente non superiore a euro 2.065,83 per ciascun periodo di imposta. Superata tale soglia la sola eccedenza è assoggettata ad imposizione;
  3. le azioni devono essere mantenute per un periodo di tre anni a far data dall’assegnazione.

 

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