
Benefit auto aziendali e istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina fiscale applicabile ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, a seguito delle modifiche normative intervenute con la Legge di Bilancio 2025 e con il c.d. “Decreto Bollette”.
La circolare fornisce le istruzioni operative per l‘applicazione del nuovo regime e chiarisce, anche con esempi, in quali casi possono ancora essere applicate le regole in vigore fino al 31 dicembre 2024 e in quali casi vanno applicate invece le nuove disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2025.
1. APPLICAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2025
Secondo l’Agenzia delle Entrate la nuova disciplina prevista dalla Legge di Bilancio 2025 si applica ai veicoli a uso promiscuo che rispettino CONGIUNTAMENTE i seguenti requisiti:
- siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 (data del contratto di concessione ad uso promiscuo, ossia il momento di sottoscrizione dell’atto di assegnazione con accettazione del lavoratore);
- siano stati assegnati (cioè consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Al riguardo, al fine di individuare i veicoli concessi in uso promiscuo che ricadono nella disciplina, l’AE ritiene, conformemente a quanto chiarito con la risoluzione n. 46/E del 2020, che la concessione del veicolo in uso promiscuo non debba considerarsi un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita dell’accettazione del lavoratore, che si concretizza
- sia attraverso la sottoscrizione dell’ATTO DI ASSEGNAZIONE (contratto di concessione) del fringe benefit, da parte del datore di lavoro e del dipendente,
- sia mediante l’ASSEGNAZIONE (consegna) del bene a quest’ultimo.
Pertanto, il momento della sottoscrizione dell’ATTO DI ASSEGNAZIONE da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i «CONTRATTI STIPULATI a decorrere dal 1° gennaio 2025»
Inoltre, nel rispetto del principio di cassa, che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente, atteso che il momento di percezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente, affinché la nuova formulazione della norma trovi applicazione è necessario, tra l’altro, che l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia ASSEGNATO al dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Per veicoli «di nuova immatricolazione» devono intendersi i veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La disciplina di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, come modificata dal comma 48 della LEGGE DI BILANCIO 2025, è applicabile ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025,
- siano immatricolati e
- oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e
- consegnati al dipendente.
2. APPLICAZIONE DISCIPLINA TRANSITORIA INTRODOTTA DAL DECRETO BOLLETTE (art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025 – L.60/2025)
E’ stata introdotta una specifica disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel predetto regime di cui al comma 48 della legge di bilancio 2025.
L’articolo 6, comma 2-bis, del d.l. n. 19 del 2025 inserisce, infatti, dopo il citato comma 48, il comma 48-bis, il quale dispone che «resta ferma» l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai «veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024», sia a quelli «ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025».
Tenuto conto che il comma 48-bis fa esclusivo riferimento alla «CONCESSIONE IN USO PROMISCUO» del veicolo e non anche alla STIPULAZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO, l’AE ritiene che, ai fini in esame, rilevi LA DATA DI CONSEGNA DEL VEICOLO AL DIPENDENTE.
In particolare l’AE ritiene che ai veicoli concessi in uso promiscuo (cioè consegnati) ai dipendenti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, che rispettano gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto previsti dal citato articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, nella versione previgente, continui ad applicarsi la medesima disciplina.
In altri termini ai veicoli
- immatricolati,
- oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e
- CONSEGNATI AL DIPENDENTE
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, si applica (fino alla naturale scadenza dei predetti contratti) il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024.
La Relazione tecnica al D.L. n. 19/2025 chiarisce che la disciplina previgente si applica “… alle assegnazioni di veicoli aziendali effettuate con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024” . Ne consegue che per i VEICOLI IMMATRICOLATI IN DATA ANTECEDENTE IL 1° LUGLIO 2020, trova applicazione la regola generale di cui al citato articolo 51, comma 3, del TUIR (ossia il VALORE NORMALE)
La seconda parte del citato comma 48-bis estende, inoltre, il regime di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, in vigore fino al 31 dicembre 2024, anche ai veicoli «ordinati dal datore di lavoro» [ossia la data dell’ordine di acquisto o noleggio del veicolo] entro la medesima data e «concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025».
Più nel dettaglio, la norma consente di applicare il REGIME DI TASSAZIONE PREVIGENTE anche nell’ipotesi in cui il veicolo
- sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e
- sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.
Resta fermo che, affinché la norma in commento trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti,
- di immatricolazione e
- stipulazione del contratto.
POSSIBILITA’ DI APPLICARE LA DISCIPLINA PIU’ FAVOREVOLE
Laddove il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri nella tipologia dei veicoli che, ai sensi del comma 48 della legge di bilancio 2025, godono delle percentuali di agevolazione più elevate, l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile, in ogni caso, la più favorevole disciplina introdotta dalla LEGGE DI BILANCIO 2025 (IN BASE AL TIPO DI ALIMENTAZIONE), in considerazione del fatto che i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.
Trattasi, ad esempio, dei veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, elettrici ibridi plug in o dei veicoli con emissione di anidride carbonica superiore a 190 g/km.
3. CRITERIO DI TASSAZIONE DEL FRINGE BENEFIT BASATO SUL “VALORE NORMALE” AL NETTO DELL’UTILIZZO AZIENDALE
Al di fuori delle ipotesi indicate nel punto 1 e 2 precedenti, RESTA FERMO CHE LA QUANTIFICAZIONE DEL BENEFIT DERIVANTE DALL’USO PROMISCUO DI VEICOLI AZIENDALI – non rientranti nelle fattispecie sopra illustrate – SEGUE IL CRITERIO GENERALE DETTATO DALL’ARTICOLO 51, COMMA 3, PRIMO PERIODO, DEL TUIR (ossia il VALORE NORMALE]), in base al quale la determinazione in denaro dei valori percepiti dal dipendente, nell’ambito del rapporto di lavoro, avviene applicando le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9 del medesimo TUIR per la sola parte riferibile all’uso privato del veicolo.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate conferma quanto già chiarito con la risoluzione AE n. 46/E del 2020, secondo cui “il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, SCORPORANDO QUINDI DAL SUO VALORE NORMALE, L’UTILIZZO NELL’INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO” .
4. PROROGA DEL CONTRATTO E RIASSEGNAZIONE DEL VEICOLO
- PROROGA CONTRATTO
In caso di PROROGA di un contratto di concessione in uso promiscuo di un veicolo, atteso che si tratta della mera estensione della sua durata, che di per sé non dà luogo ad una novazione soggettiva o oggettiva, l’Agenzia delle Entrate ritiene, in relazione a questo specifico contesto, che sia applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione DELL’ORIGINARIO CONTRATTO, fino alla naturale scadenza della proroga medesima, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti.
- RIASSEGNAZIONE VEICOLO AD DIPENDENTE
Invece, in caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, attraverso la stipula di un NUOVO CONTRATTO, che coinvolge un soggetto diverso, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la disciplina fiscale applicabile debba essere individuata sulla base delle DISPOSIZIONI VIGENTI AL MOMENTO DELLA RIASSEGNAZIONE.
Resta inteso che, in caso di RIASSEGNAZIONE di un veicolo che è immatricolato dal 1° gennaio 2025 e che, a decorrere dalla medesima data, è oggetto di un contratto di concessione in uso promiscuo ed è consegnato al dipendente, si applica il comma 48 della legge di bilancio 2025 (ossia la LEGGE NUOVA in base al tipo alimentazione), nel presupposto che, al momento della riassegnazione, i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono tutti verificati a partire dal 1° gennaio 2025 (immatricolazione, stipula del contratto di concessione in uso promiscuo – con il diverso dipendente – e consegna).