
Integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo
L’INPS, con messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, in considerazione dell’incidenza che le condizioni climatiche caratterizzate da elevate temperature notevolmente superiori alla media stagionale, hanno sullo svolgimento delle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse, riassume le indicazioni in merito alle modalità con cui richiedere le prestazioni di integrazione salariale e ai criteri per la corretta valutazione delle istanze.
Le indicazioni fornite dall’INPS riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.
In tale caso, i datori di lavoro devono soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza la necessità di doverla allegare.
Le prestazioni di integrazione salariale possono essere riconosciute per i periodi di sospensione o per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze medesime.
In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
Non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
Tuttavia, nel caso in cui venga presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate dalla pubblica autorità, nel corso dell’istruttoria si deve tenere conto di tale circostanza.
Conseguentemente, possono essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato lo svolgimento delle attività lavorative.
A tale fine, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, devono riportare i soli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica autorità, senza la necessità di doverla allegare.
In caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35 °C.
Anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della TEMPERATURA C.D. “PERCEPITA”, che è più elevata di quella reale.
Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se le stesse comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori.
L’Istituto ricorda, infine, che, per quanto riguarda la CIGO e l’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
Pertanto, per le domande presentate con le predette causali:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure;
- il termine di presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 148/2015 non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
- per le aziende di cui all’articolo 10, lettere m), n) e o), del Decreto Legislativo n. 148/2015 (imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei) la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.