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Bonus Lavoratrici madri di 2 o più figli


Nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 giugno 2025 n. 95 recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”, ha disciplinato l’integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli (art.6).

Il Decreto Legge prevede quanto segue:

  • il riconoscimento di una SOMMA PARI A 40 EURO al MESE PER OGNI MESE O FRAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO (o attività autonoma),
  • a favore di lavoratrici con contratto di lavoro dipendente (o autonomo)
  • che abbiano un reddito inferiore ai 40mila euro l’anno e
  • siano madri di 2 o più figli, fino al raggiungimento dei 10 anni di quello più piccolo.

Il Decreto Legge prevede quanto segue:

  • Per le lavoratrici madri di 3 o più figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il 2025 resta in vigore la previsione della Legge di Bilancio per il 2024 (art.1, comma 180, Legge n. 213/2023).
  • Dal 2026 entreranno in vigore stabilmente le previsioni di cui alla Legge di Bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 219, Legge n. 207/2024)

Decreto Legge 30 giugno 2025 n. 95

ART.6

1.   All’articolo 1, comma 219, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al primo periodo le parole: «dall’anno 2025»” sono sostituite dalle seguenti: «dall’anno 2026»;
  2. al terzo periodo le parole: «Per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’anno 2026».

2. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 219, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua

La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro NON consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le mensilità spettanti della somma di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L’INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

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