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Applicazione regime agevolativo in caso di assegnazione di azioni ai dipendenti


LAgenzia delle Entrate, con la risposta n. 147/E del 4 giugno 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione del regime agevolativo in caso di assegnazione di azioni ai dipendenti.

In particolare, l’Agenzia chiarisce quando un Piano di Azionariato, rivolto all’intera popolazione aziendale, possa beneficiare del regime agevolativo previsto dall’articolo 51, comma 2, lett. g) del TUIR che, in caso di assegnazione di azioni ai dipendenti, ne prevede lesenzione fiscale in capo ai beneficiari (nella misura massima pari a 2.065,83 euro).

L’articolo 51, comma 2, lett. g), del TUIR, stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito del valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a euro 2.065,83, a condizione che dette azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dallacquisto.

La disposizione di cui alla lettera g) dell’articolo 51 disciplina, quindi, la fattispecie dei PIANI DI AZIONARIATO DIFFUSO ai dipendenti e costituisce per gli stessi uno strumento di incentivazione motivazionale e di integrazione retributiva.

L’applicabilità della disposizione agevolativa viene tuttavia subordinata dal legislatore ad una SERIE DI CONDIZIONI che devono necessariamente ricorrere affinché il valore delle azioni oggetto di assegnazione non costituisca reddito imponibile per il dipendente che le riceve.

In particolare, la norma prevede che, al fine dell’esclusione del valore delle azioni offerte ai dipendenti dal concorso alla formazione dei relativi redditi imponibili di lavoro dipendente, occorre verificare la sussistenza delle seguenti condizioni:

  1. le azioni devono essere offerte alla generalità dei dipendenti;
  2. le azioni devono avere valore complessivamente non superiore a euro 2.065,83 per ciascun periodo di imposta. Superata tale soglia la sola eccedenza è assoggettata ad imposizione;
  3. le azioni devono essere mantenute per un periodo di tre anni a far data dall’assegnazione.

 

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