
Attestati di malattia e modifica al file XML
L’INPS, con il messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025, comunica che, per agevolare le attività dei datori di lavoro e dei loro intermediari, il campo <tipoVisita> è stato reso disponibile anche nel file in formato XML, in modo tale da rendere possibile l’acquisizione dell’informazione direttamente sui softwarein uso per la gestione del personale dipendente.
I datori di lavoro o i loro intermediari, che utilizzano sistemi automatici per la trattazione dei citati file XML, devono, conseguentemente, apportare i necessari adeguamenti, secondo le specifiche tecniche allegate al messaggio.
I sistemi informativi dell’INPS con il nuovo formato XML saranno disponibili a decorrere dal 15 luglio 2025.
L’INPS, con il messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025, comunica che, per agevolare le attività dei datori di lavoro e dei loro intermediari, il campo <tipoVisita> è stato reso disponibile anche nel file in formato XML, in modo tale da rendere possibile l’acquisizione dell’informazione direttamente sui softwarein uso per la gestione del personale dipendente.
I datori di lavoro o i loro intermediari, che utilizzano sistemi automatici per la trattazione dei citati fileXML, devono, conseguentemente, apportare i necessari adeguamenti, secondo le specifiche tecniche allegate al messaggio.
I sistemi informativi dell’INPS con il nuovo formato XML saranno disponibili a decorrere dal 15 luglio 2025.
A partire dal 15 luglio 2025, il campo <tipoVisita>, finora disponibile solo nel formato TXT, sarà incluso anche nel file XML.
Questo campo specifica la modalità con cui è stato rilasciato il certificato medico:
- visita ambulatoriale
- visita domiciliare
- accesso al pronto soccorso
La finalità dell’aggiornamento è quella di permettere l’acquisizione automatica e integrata di queste informazioni nei software gestionali utilizzati da datori di lavoro e intermediari, facilitando la gestione delle assenze per malattia.
L’INPS ribadisce che che laa decorrenza dell’indennità di malattia è, di norma, dalla data di redazione del certificato.
In caso di visita domiciliare, è possibile il riconoscimento della prestazione anche per il giorno precedente, a condizione che: nel certificato sia compilata la dicitura “dichiara di essere ammalato dal…”; tale data non retroagisca di oltre un giorno rispetto alla data del rilascio.