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Attestati di malattia e modifica al file XML


L’INPS, con il messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025, comunica che, per agevolare le attività dei datori di lavoro e dei loro intermediari, il campo <tipoVisita> è stato reso disponibile anche nel file in formato XML, in modo tale da rendere possibile l’acquisizione dell’informazione direttamente sui softwarein uso per la gestione del personale dipendente.

I datori di lavoro o i loro intermediari, che utilizzano sistemi automatici per la trattazione dei citati file XML, devono, conseguentemente, apportare i necessari adeguamenti, secondo le specifiche tecniche allegate al messaggio.

I sistemi informativi dell’INPS con il nuovo formato XML saranno disponibili a decorrere dal 15 luglio 2025.

L’INPS, con il messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025, comunica che, per agevolare le attività dei datori di lavoro e dei loro intermediari, il campo <tipoVisita> è stato reso disponibile anche nel file in formato XML, in modo tale da rendere possibile l’acquisizione dell’informazione direttamente sui softwarein uso per la gestione del personale dipendente.

I datori di lavoro o i loro intermediari, che utilizzano sistemi automatici per la trattazione dei citati fileXML, devono, conseguentemente, apportare i necessari adeguamenti, secondo le specifiche tecniche allegate al messaggio.

I sistemi informativi dell’INPS con il nuovo formato XML saranno disponibili a decorrere dal 15 luglio 2025.

A partire dal 15 luglio 2025, il campo <tipoVisita>, finora disponibile solo nel formato TXT, sarà incluso anche nel file XML.

Questo campo specifica la modalità con cui è stato rilasciato il certificato medico:

  • visita ambulatoriale
  • visita domiciliare
  • accesso al pronto soccorso

La finalità dell’aggiornamento è quella di permettere l’acquisizione automatica e integrata di queste informazioni nei software gestionali utilizzati da datori di lavoro e intermediari, facilitando la gestione delle assenze per malattia.

L’INPS ribadisce che che laa decorrenza dell’indennità di malattia è, di norma, dalla data di redazione del certificato.

In caso di visita domiciliare, è possibile il riconoscimento della prestazione anche per il giorno precedente, a condizione che: nel certificato sia compilata la dicitura “dichiara di essere ammalato dal…”; tale data non retroagisca di oltre un giorno rispetto alla data del rilascio.

 

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