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NASpI e novità 2025


L’INPS, con la circolare n. 98 del 5 giugno 2025, fornisce istruzioni amministrative in ordine alle novità legislative introdotte dall’articolo 1, comma 171, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di indennità di disoccupazione NASpI, che ha modificato l’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, introducendo UN NUOVO REQUISITO CONTRIBUTIVO PER L’ACCESSO ALLA PRESTAZIONE NASPI NEL CASO IN CUI LA CESSAZIONE INVOLONTARIA DEL RAPPORTO DI LAVORO, per cui si richiede l’indennità, SIA PRECEDUTA DA UNA CESSAZIONE VOLONTARIA DA UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO INTERVENUTA PER DIMISSIONI O RISOLUZIONE CONSENSUALE NEI DODICI MESI PRECEDENTI IL PREDETTO EVENTO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA.

L’articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), ha modificato l’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, inserendo al comma 1 la lettera c-bis), la quale prevede che: “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione”.

L’INPS evidenzia che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione. Pertanto, la norma in esame trova applicazione per le sole domande di NASpI presentate a seguito di cessazione involontaria intervenuta a fare data dal 1° gennaio 2025.

La novella legislativa, in particolare, prevede che, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.

La medesima disposizione ESCLUDE, tuttavia, dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione NASpI.

Tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa rientra anche quella relativa alle dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

Infine, tra le fattispecie di risoluzione consensuale è altresì fatta salva l’ipotesi della risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

Tali ipotesi devono ritenersi escluse dalle ipotesi di cessazione per dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che richiedono il nuovo requisito delle tredici settimane nel periodo previsto dalla novella legislativa. 

L’INPS precisa, inoltre, che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato.

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