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Istruzioni INPS congedo parentale 2025 con indennità all’80%


L’INPS, con la circolare n. 95 del 26 maggio 2025, fornisce le istruzioni operative in merito all’indennità di congedo parentale disciplinata dalla Legge di Bilancio 2025.

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 217 della Legge n.207/2024, l’indennità di congedo parentale è stata elevata per 3 mesi all’80% a determinate condizioni.

Per accedere ai tre mesi con retribuzione all’80%, è necessario che:

  • il genitore sia un lavoratore dipendente.
  • il congedo di maternità o paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2024.
  • il congedo parentale sia fruito dal 1° gennaio 2025 in poi.

Si ricorda che i periodi di congedo parentale devono essere utilizzati entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia per adozione o affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età).

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale istituzionale www.inps.it (http://www.inps.it), il Contact center Multicanale al numero verde 803.164, o presso gli Istituti di patronato.

Alla luce della modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2025 al comma 1 dell’articolo 34 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U.) il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito indicato:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023);
  • un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2024 e Legge di Bilancio 2025);
  • un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di Bilancio 2025);
  • sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  •  i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U. 

Le nuove disposizioni si applicano ai genitori lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024 e che fruiscono del congedo parentale dal 1° gennaio 2025 in poi.

La misura è estesa anche ai casi di adozione o affidamento.

SINTESI

  1. se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese (in applicazione della legge di Bilancio 2023), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.

    Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione;

  2. se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2024, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi (in applicazione della legge di Bilancio 2023 e 2024), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Altrimenti, si ha diritto a un solo mese indennizzato all’80% con applicazione delle indicazioni di cui al precedente punto 1).

    Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2024, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione del congedo parentale;

  3. se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi (in applicazione delle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024. Altrimenti, si ha diritto a soli due mesi indennizzati all’80% con applicazione delle indicazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2).

    Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.

L’elevazione dell’indennità all’80% è riconosciuta solo durante la fruizione dei tre mesi di congedo parentale che l’articolo 34 del T.U. attribuisce a ogni genitore come non trasferibili all’altro e, comunque, non oltre i 6 anni dalla nascita del minore o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento/collocamento.

Modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

Di seguito vengono riportati i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso Uniemens, a partire dal 1° gennaio 2025, riferita ai lavoratori dipendenti del settore privato con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali:

  • PG4”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento di cui all’articolo 34, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/2024”;    
  • PG5”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento di cui all’articolo 34, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/2024”.  

Si precisa che i congedi di cui ai codici “PG4” e “PG5”possono essere fruiti nella misura massima di tre mesi per i minori nati dal 1° gennaio 2025 o per i minori nati prima del 1° gennaio 2025 se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024.

Inoltre, i medesimi codici “PG4” e “PG5” sono utilizzati in caso di fruizione dal 1° gennaio 2025 di periodi di congedo (anche residui) di cui ai codici “PG0”, “PG1”, “PG2” e “PG3” rispettivamente riferiti ai periodi di congedo parentale in modalità oraria/giornaliera indennizzati in misura dell’80% della retribuzione di cui alle precedenti leggi di Bilancio 2023 e 2024.

In tali casi, sulla base delle previsioni normative susseguitesi nel tempo, il congedo in argomento può essere riferito a un periodo complessivo rispettivamente di un mese o massimo di due mesi.

Ai fini del conguaglio del congedo in argomento, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale> / <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> di nuova istituzione “L331”, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura dell’80% della retribuzione per tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino Art 1 co 217 L.207/04”. 

L’INPS PRECISA CHE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2025 I CODICI CONGEDO E IL CODICE CONGUAGLIO DI NUOVA ISTITUZIONE SOSTITUISCONO I CODICI GIÀ IN USO, CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLO PER LE DENUNCE RIFERITE A PERIODI DI COMPETENZA ANTECEDENTI come di seguito indicato:

  • PG0”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
  • PG1”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del Bambino”, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

 

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