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Donazione sangue e rimborso ai datori di lavoro del settore privato


L’INPS, con la circolare n. 96 del 26 maggio 2025, fornisce indicazioni per il rimborso ai datori di lavoro privati delle retribuzioni corrisposte per le giornate o le ore di riposo fruite dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati non idonei alla donazione stessa.

Il datore di lavoro, entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue, o è risultato non idoneo alla donazione, può ottenere il rimborso dell’importo della retribuzione pagata direttamente al lavoratore, avendo cura di conservare per dieci anni la seguente documentazione:

  • certificati medici e dichiarazioni dei donatori per i lavoratori che hanno effettuato la donazione di sangue;
  • certificati di inidoneità per i lavoratori giudicati inidonei alla donazione di sangue.

La normativa prevede che i datori di lavoro che anticipano le retribuzioni ai donatori di sangue possono procedere al conguaglio con i contributi o altre somme dovute all’INPS.

A tale fine, il datore di lavoro deve compilare il flusso UNIEMENS, specificando i dati informativi relativi alla tipologia di assenza intervenuta nel mese in cui si verifica l’evento, nonché quelli specificamente riferiti al conguaglio della retribuzione anticipata.

Presupposti e requisiti per il rimborso donazione completa

  • Limite quantitativo minimo della donazione

Il quantitativo minimo che la donazione di sangue deve raggiungere, affinché sussista sia il diritto del lavoratore alla giornata di riposo che alla relativa retribuzione, con conseguente facoltà del datore di lavoro di chiedere il rimborso, è fissato in 250 grammi. Il quantitativo di sangue prelevato deve essere indicato nel certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo che deve altresì riportare il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione, i dati anagrafici del donatore (rilevati da un valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere annotati), la gratuità della donazione, nonché il giorno e l’ora del prelievo.

  • Centri autorizzati al prelievo

Il prelievo di sangue deve risultare dal certificato redatto dal medico responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale (o della relativa articolazione organizzativa) o dell’unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione e l’accreditamento secondo le modalità previste dalle Regioni e dalle Province autonome. Il certificato, inoltre, deve riportare il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione.

  • Dichiarazione del donatore

 Il godimento della giornata di riposo e della relativa retribuzione, specificata nel suo ammontare, nonché la gratuità della cessione del sangue, devono risultare dalla dichiarazione rilasciata dal donatore, come previsto dall’articolo 6 del D.M. 8 aprile 1968.

Istruzioni operative per il conguaglio in UNIEMENS delle indennità anticipate

Ai fini del conguaglio dell’indennità in trattazione, fino al periodo di competenza giugno 2025 i datori di lavoro devono valorizzare nell’elemento <MalACredAltre>/<CausaleRecMal> i seguenti codici causale:

    • S110”, avente il significato di “Indennità Donatori di sangue”;
    • S111”, avente il significato di “Conguaglio differenze per donatori di sangue”;
    • S114”, avente il significato di “Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue. Circ. n. 29/2017”.

Nell’elemento <ImportoRecMal> deve essere indicato l’importo dell’indennità recuperata.

Dal periodo di competenza luglio 2025, devono essere utilizzati esclusivamente i codici conguaglio di nuova istituzione sotto riportati presenti nella sezione <InfoAggCausaliContrib>.

L’elemento <InfoAggcausaliContrib> è un elemento a valenza contributiva.

Nell’elemento <CodiceCausale> devono essere inseriti i seguenti codici: 

    • Codice “S127”, avente il significato di “Indennità Donatori di sangue” (codice evento “DON”);
    • Codice “S129”, avente il significato di “Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue. Circ. n. 29/2017” (codice evento “IDS” usufruito su base oraria);
    • Codice “S211”, avente il significato di “Differenze donatori di sangue. (codice evento “DON”).

Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere indicato il valore “CF” dell’ASL/Azienda Ospedale o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è stata certificata la donazione o l’inidoneità alla donazione.

Nell’elemento <TipoidentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “CF_PERS_GIU”.

Nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti nel flusso Uniemens; la competenza dell’elemento <AnnoMeseRif> non può essere antecedente al mese di luglio 2025.

Nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

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