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Trasformazione in apprendistato di alta formazione dell’apprendistato di primo livello


L’INPS, con il messaggio n. 285 del 24 gennaio 2025, fornisce alcuni chiarimenti in materia di trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica (cd. apprendistato di primo livello o), oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante (o apprendistato di secondo livello) anche in un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.

Ricordiamo che l’articolo 18 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Collegato Lavoro) , ha modificato il comma 9 dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, relativo all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello). 

In particolare il Collegato Lavoro prevede la possibilità di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante (o apprendistato di secondo livello), anche in un contratto di “apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi”.

Si rammenta, al riguardo, che il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2015, è utilizzabile in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, e prevede che possano essere assunti soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che siano “in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo”.

Pertanto, la “trasformazione del contratto”, previo aggiornamento del piano formativo individuale e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi, comporta la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale e, in particolare, ai sensi dell’articolo 45  comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, di un prolungamento del periodo di formazione finalizzato:

  • al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
  • al conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
  • allo svolgimento di attività di ricerca;
  • allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
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