
Dimissioni per fatti concludenti
L’art. 19 della Legge n. 203/2024 introduce il nuovo comma 7-bis all’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, stabilendo che nel caso in cui un lavoratore si assenti ingiustificatamente per un periodo superiore a quello previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di tale previsione, per oltre 15 giorni, il datore di lavoro può considerare il rapporto di lavoro risolto per volontà del lavoratore stesso.
Il datore di lavoro non può procedere direttamente alla risoluzione del contratto, bensì è tenuto a notificare l’assenza alla sede territoriale dell’INL, che ha il compito di verificare la fondatezza della comunicazione.
L’INL, sulla base delle informazioni raccolte, potrà confermare la cessazione del rapporto o dichiararne l’inefficacia se dovessero emergere elementi contrari.
Il lavoratore ha la possibilità di evitare la risoluzione dimostrando l’impossibilità di comunicare la propria assenza per cause di forza maggiore o per motivi imputabili al datore di lavoro.
L’onere probatorio grava interamente sul lavoratore stesso, il quale dovrà fornire elementi concreti e documentati, come certificazioni mediche o altre attestazioni ufficiali, per provare la propria impossibilità a comunicare l’assenza nei termini previsti dalla norma.
La nota INL n. 9740 del 30 dicembre 2024 ha fornito un’interpretazione della nuova disciplina, chiarendo gli aspetti più rilevanti e i criteri per l’applicazione della norma.
L’INL sottolinea che l’assenza del lavoratore deve protrarsi oltre il termine stabilito dal contratto collettivo applicato. In caso di mancata previsione contrattuale, il periodo di assenza considerato rilevante ai fini della risoluzione del rapporto è di almeno 15 giorni.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare tale assenza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite PEC, fornendo tutte le informazioni rilevanti per identificare il lavoratore, compresi i suoi dati anagrafici e i recapiti disponibili.
L’INL, una volta ricevuta la comunicazione, può avviare le opportune verifiche, che possono essere intraprese autonomamente o su segnalazione del lavoratore interessato.
L’INL, con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, ha delineato la procedura operativa per la gestione delle dimissioni per fatti concludenti.
1. Comunicazione del Datore di Lavoro: deve essere effettuata entro tempi ragionevoli tramite PEC all’INL competente territorialmente. La comunicazione (vedi modello allegato) deve contenere:
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- dati anagrafici del lavoratore;
- ultimo giorno di presenza;
- eventuali tentativi di contatto effettuati;
- recapiti conosciuti del lavoratore.
2. Verifica da parte dell’INL
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- l’INL ha 30 giorni per effettuare le verifiche e accertare la veridicità della comunicazione;
- Può contattare il lavoratore, colleghi o altri soggetti in grado di fornire elementi utili.
3. Effetti della Comunicazione
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- se l’INL conferma l’assenza ingiustificata, il datore di lavoro può procedere alla risoluzione del rapporto;
- se il lavoratore fornisce prova di impossibilità di comunicazione, l’INL può dichiarare inefficace la risoluzione;
- se il lavoratore invoca la giusta causa (es. mancato pagamento stipendi), l’INL ne informa lo stesso sui diritti conseguenti.
L’INPS, con il messaggio n. 639 del 19 febbraio 2025, informa che la risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto al comma 7-bis, dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19, della egge n. 203/2024 (cd. Dimissioni per fatti concludenti), non da diritto, al lavoratore, ad accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro come richiesto dall’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Conseguentemente, qualora il rapporto di lavoro fosse stato a tempo indeterminato, il datore di lavoro non sarà tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione del rapporto stesso, disciplinato dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in quanto tale cessazione non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.
Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Dal 12 gennaio 2025, le interruzioni del rapporto di lavoro intervenute con la procedura delle cd. “Dimissioni per fatti concludenti”, devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice <Tipo Cessazione> “1Y”, avente il significato di: “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”.