
Limite minimo di retribuzione giornaliera e massimale annuo INPS 2025
L’INPS, con la circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, comunica, relativamente al 2025, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
Nella circolare, inoltre, vengono precisati, per la generalità dei lavoratori dipendenti, i minimali di retribuzione 2025da applicare alle diverse categorie di lavoratori, compresi gli iscritti al Fondo Volo e al settore pesca, i lavoratori a domicilio, i titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, nonché i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti e i massimali contributivi per i direttori generali, amministrativi e sanitari, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del settore pubblico.
MINIMALI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA
Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
- Trattamento minimo mensile di pensione a carico di FPLD: 603,40 €
- Minimale di retribuzione giornaliera: 57,32 €
Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, la retribuzione minima oraria è il seguente: 57,32 euro x 6/40 = 8,60 euro.
NB) Si rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.
QUOTA DI RETRIBUZIONE SOGGETTA ALL’ALIQUOTA AGGIUNTIVA DELL’1%
L’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile
- Prima fascia di retribuzione pensionabile annua: 55.448,00 €
- Importo mensilizzato: 4.621,00 €
MASSIMALE ANNUO
Per il 2025, il massimale annuo di retribuzione assoggettabile a contributi previdenziali è fissato a €. 120.607,00.
Questo limite si applica a:
- lavoratori senza anzianità contributiva iscritti dal 1° gennaio 1996;
- lavoratori che hanno optato per il sistema contributivo
I datori di lavoro:
- devono acquisire idonea dichiarazione dai propri dipendenti
- se soggetti al massimale devono applicare la contribuzione IVS solo fino al massimale
- in caso di più rapporti di lavoro nello stesso anno le retribuzioni si cumulano.
NB) Attenzione a chi riscatta laurea o servizio militare ante 1 gennaio 1996