
Massimale CIGO/CIGS e Naspi 2025
L’INPS, con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2025, riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2025, dell’importo massimo dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali.

Disoccupazione NASpI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015, la retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari ad euro 1.436,61 per il 2025.
Si ricorda, pertanto, che la NASpI iniziale è pari, per l’anno 2025:
- al 75% della Retribuzione Media Mensile, nel caso in cui la Retribuzione Media Mensile sia pari o inferiore a euro 1.436,61;
- al 75% di 1.436,61 + il 25% della differenza tra Retribuzione Media Mensile e l’importo di euro 1.436,61, nel caso in cui la Retribuzione Media Mensile sia superiore a euro 1.436,61.
La Retribuzione Media Mensile è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uniemens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
Si ricorda, altresì, che per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022:
-per la generalità dei beneficiari, la NASpI si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità;
-per i beneficiari che hanno compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda, la NASpI si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione, quindi dal 211° giorno di indennità.
L’importo massimo mensile della NASpI, per la quale non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2025, euro 1.562,82.