Passa al contenuto principale

Tassazione sostitutiva del PdR e conversione in welfare (massimale 2026-2027)


L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22 del 9 giugno 2026, risponde ad alcuni quesiti in merito all’applicazione delle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), in materia di regime di tassazione sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionali e comunali, riguardanti i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato negli anni 2026 e 2027.

L’articolo 1, comma 9, della Legge di bilancio 2026 ha previsto che ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili,, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva, ivi prevista, è applicabile con l’aliquota ridotta all’1%, elevando il limite massimo di imponibile da 3.000 euro a 5.000 euro.

Al riguardo, sono stati sollevati dubbi interpretativi in merito alla possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio, prevista dal citato comma 184, in una delle forme di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, entro il nuovo limite di 5.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026.

 

0
IL TUO CARRELLO
Il tuo carrello è vuotoTORNA AL NEGOZIO