
Retribuzioni convenzionali 2026 per i lavoratori all’estero
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2026, è stato pubblicato il Decreto interministeriale del 29 maggio 2026 con cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha determinato le retribuzioni convenzionali che devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2026per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale, ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi ove esistenti.
L’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 317/1987, convertito con modificazioni nella Legge n. 398/1987, stabilisce che i contributi dovuti per tali lavoratori all’estero vanno calcolati con riferimento a “retribuzioni convenzionali”, determinate annualmente con appositi decreti interministeriali.
Il Decreto interministeriale ha provveduto ora a determinare le retribuzioni convenzionali con decorrenza dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2026 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2026, relativamente ai vari settori, per gli operai, gli impiegati, i quadri e dirigenti.
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.
Relativamente al settore industria edile, con riferimento a operai e impiegati, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata in relazione all’inquadramento, invece che in base a fasce di retribuzione.
I valori mensili, nel caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.
Le retribuzioni convenzionali sono utilizzate anche ai fini fiscali. Infatti, il comma 8-bis dell’articolo 51 TUIR prevede che il reddito di lavoro derivante dall’attività prestata all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, da dipendenti (residenti fiscali in Italia) che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con il predetto decreto interministeriale.