
Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili
L’INPS, con la circolare n. 64 del 16 giugno 2026, comunica l’adeguamento degli interessi di dilazione e differimento e delle sanzioni civili applicabili in caso di omissioni contributive, a seguito dell’aumento al 2,40% del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), disposto dalla BCE con decorrenza 17 giugno 2026.
Dal 17 giugno 2026:
- l’interesse di dilazione per la rateazione dei debiti contributivi e delle relative sanzioni civili è fissato al 4,40% annuo; lo stesso tasso si applica ai provvedimenti di differimento del termine di versamento dei contributi;
- La sanzione civile per omesso o ritardato versamento dei contributi è pari al 7,90% annuo (tasso BCE del 2,40% maggiorato di 5,5 punti);
- in caso di regolarizzazione spontanea entro 120 giorni dalla scadenza, prima di contestazioni dell’ente, si applica la sola misura del 2,40% annuo;
- nelle ipotesi di evasione contributiva resta confermata la sanzione del 30% annuo, entro il limite del 60% dei contributi non versati, con riduzioni previste in caso di denuncia spontanea e pagamento entro 30 o 90 giorni.
L’Inail, con la circolare n. 29 del 15 giugno 2026, informa che la Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria dell’11 giugno 2026, ha fissato al 2,40% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP).
Per effetto di tale decisione, a decorrere dal 17 giugno 2026, variano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, e il tasso per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.