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Nuovi assunti dal 1° luglio 2026 e riforma della previdenza complementare


In data 19 giugno 2026 la COVIP  ha emanato la prima Direttiva in materia di adesione automatica alla previdenza complementare

  • dei lavoratori dipendenti di prima assunzione e
  • dei lavoratori dipendenti non di prima assunzione

che attivino un nuovo rapporto di lavoro dal 1° luglio 2026.

Come già comunicato in precedenza, la Legge di Bilancio 2026 (L.199/2025), con decorrenza dal 1° luglio 2026, ha modificato la disciplina dell’art. 8 del D. Lgs. n. 252/2005 con riferimento al finanziamento dei fondi pensione (conferimento del TFR e versamento della contribuzione).  Per un approfondimento rimandiamo alla Circolare COVIP del 19/6/2026 e al sito https://lavoro.gov.it/previdenza-complementare/ .

RIEPILOGO NOVITA’ ASSUNTI DAL 1° LUGLIO IN MATERIA DI TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 Caso A) In caso di dipendenti di prima assunzione (ossia non hanno mai avuto un rapporto di lavoro subordinato in precedenza)

 Al momento della prima assunzione il datore di lavoro deve fornire un’INFORMATIVA al lavoratore su:

  • accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare
  • meccanismo di adesione automatica
  • forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica
  • diverse scelte disponibili e relativa tempistica.

Entro 60 giorni dalla prima assunzione, il lavoratore deve decidere cosa fare del proprio TFR:

    • può destinarlo a una forma pensionistica complementare, aderendovi, oppure,
    • lasciarlo presso l’azienda, non aderendo ad alcuna forma di previdenza complementare. In quest’ultimo caso la scelta può essere sempre rivista in favore della previdenza complementare.

In mancanza di una scelta esplicita da parte del lavoratore in merito al TFR opera l’adesione automatica: per gli assunti dopo il 1° luglio 2026 il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro o, in presenza di più fondi collettivi di riferimento, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti; NB) Se non è previsto un fondo pensione di riferimento, il TFR viene versato al fondo residuale COMETA).

In caso di adesione automatica è previsto il versamento DELL’INTERO TFR nonché della CONTRIBUZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO e DEL LAVORATORE nella misura definita dagli accordi collettivi. La contribuzione a carico del lavoratore (e non anche quella a carico del datore di lavoro) non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore all’assegno sociale (pari a €.7.100,99 per il 2026).

In caso di adesione automatica alla previdenza complementare, il datore di lavoro deve darne COMUNICAZIONE alla forma pensionistica complementare di destinazione.

Il datore di lavoro inizia a effettuare i relativi VERSAMENTI dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni ricomprendendo quanto dovuto dalla data di assunzione (l’adesione decorre da detta data).

CASO B) In caso di dipendenti NON di prima assunzione (ossia hanno già avuto un rapporto di lavoro subordinato in precedenza)

Dal 1° luglio 2026, contestualmente all’assunzione del lavoratore non di prima assunzione, il datore di lavoro deve:

  1. fornire INFORMATIVA sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, precisando la possibilità da parte del lavoratore di indicare, entro 60 giorni dall’assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando dall’assunzione, precisando che in mancanza di indicazioni entro il termine di 60 giorni si applica il principio dell’adesione automatica.
  2. VERIFICARE QUALE SIA STATA LA SCELTA IN PRECEDENZA COMPIUTA dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.

Se

    • nel precedente rapporto di lavoro la scelta è stata quella di mantenere il TFR in azienda, oppure
    • se a seguito della cessazione del precedente rapporto di lavoro il lavoratore ha riscattato interamente la propria posizione nel fondo pensione dove versava il TFR,

il nuovo datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base della scelta precedente (OSSIA MANTENERE IL TFR IN AZIENDA), ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.

Se a seguito della variazione del rapporto di lavoro, il lavoratore non ha invece riscattato interamente la posizione individuale maturata alimentata da TFR, lo stesso deve indicare al nuovo datore di lavoro (entro 60 giorni) a quale forma di previdenza complementare intende conferire le quote di TFR futuro, tenendo conto delle opportunità che derivano dal nuovo rapporto di lavoro .

Anche in questo caso opera l’adesione automatica per gli assunti dopo il 1° luglio 2026 che hanno a disposizione 60 giorni dalla data di assunzione  per manifestare la propria volontà, fermo restando che la scelta non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento in azienda, ma si limiterà all’individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR che matura dalla data di assunzione. La posizione già maturata può essere mantenuta nel fondo pensione originario (anche senza effettuare nuovi versamenti) o trasferita al nuovo fondo pensione.

In caso di adesione automatica è previsto il versamento DELL’INTERO TFR nonché della CONTRIBUZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO e DEL LAVORATORE nella misura definita dagli accordi collettivi. La contribuzione a carico del lavoratore (e non anche quella a carico del datore di lavoro) non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore all’assegno sociale (pari a €.7.100,99 per il 2026)

In caso di adesione automatica alla previdenza complementare, il datore di lavoro ne dà COMUNICAZIONE alla forma pensionistica complementare di destinazione.

Il datore di lavoro inizia a effettuare i relativi VERSAMENTI dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni ricomprendendo quanto dovuto dalla data di assunzione (l’adesione decorre da detta data).

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