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Tag: bonus

Bonus Lavoratrici madri di 2 o più figli

Nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 giugno 2025 n. 95 recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”, ha disciplinato l’integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli (art.6).

Il Decreto Legge prevede quanto segue:

  • il riconoscimento di una SOMMA PARI A 40 EURO al MESE PER OGNI MESE O FRAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO (o attività autonoma),
  • a favore di lavoratrici con contratto di lavoro dipendente (o autonomo)
  • che abbiano un reddito inferiore ai 40mila euro l’anno e
  • siano madri di 2 o più figli, fino al raggiungimento dei 10 anni di quello più piccolo.

Il Decreto Legge prevede quanto segue:

  • Per le lavoratrici madri di 3 o più figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il 2025 resta in vigore la previsione della Legge di Bilancio per il 2024 (art.1, comma 180, Legge n. 213/2023).
  • Dal 2026 entreranno in vigore stabilmente le previsioni di cui alla Legge di Bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 219, Legge n. 207/2024)

Decreto Legge 30 giugno 2025 n. 95

ART.6

1.   All’articolo 1, comma 219, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al primo periodo le parole: «dall’anno 2025»” sono sostituite dalle seguenti: «dall’anno 2026»;
  2. al terzo periodo le parole: «Per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’anno 2026».

2. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 219, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua

La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro NON consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le mensilità spettanti della somma di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L’INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

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Circolare Agenzia delle Entrate sulle novità fiscali 2025

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.4/E del 16 maggio 2025 ha fornito le istruzioni operative sulle novità in materia d’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente

In particolare sulle novità fiscali contenute

  • nella Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), concernenti l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e la tassazione dei redditi di lavoro dipendente.
  • nel Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 che  ha revisionato la disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente.

Segnaliamo in particolare le seguenti novità.

1. IRPEF

Gli scaglioni si riducono da 4 a 3 (già dal 2024, ora a regime):

  • fino a 28.000 €: 23%
  • oltre 28.001 – 50.000 €: 35%
  • oltre 50.000 €: 43%

Viene innalzata (dal 2024) la no tax area a €.8.500 : la detrazione da lavoro dipendente passa a €. 1.955 (prima €.1.880 )

2. Nuovo bonus per redditi fino a €.20.000

Introdotta una somma esente da IRPEF, calcolata in % sul reddito da lavoro:

  • 7,1% se il reddito non supera €. 8.500
  • 5,3% se tra 8.501 e €. 15.000
  • 4,8% se tra 15.001 e €. 20.000

Applicazione automatica in busta paga da parte del sostituto d’imposta.

3. Ulteriore detrazione IRPEF fino a €. 1.000

  • Introdotta una nuova detrazione che spetta a chi ha un reddito tra 20.001 e €. 40.000.
  • Intera (€. 1.000) fino a €. 32.000, poi decrescente fino ad azzerarsi a €. 40.000.
  • E’ necessario avere capienza IRPEF per fruire di questa detrazione.

4. Familiari a carico

  • Figli a carico: la detrazione spetta solo da 21 a 30 anni.
  • Oltre i 30 anni solo se con disabilità riconosciuta.
  • Estesa ai figli del coniuge defunto conviventi e ai figli affiliati.
  • Limitata la detrazione per altri familiari: vale solo per ascendenti conviventi (es. genitori).

5. Addizionali IRPEF regionali e comunali

Le amministrazioni locali dovranno adeguare le aliquote alla nuova struttura IRPEF.

6. Obblighi dei sostituti d’imposta

  • Bonus e detrazioni vanno riconosciuti automaticamente.
  • Se non spettanti, il recupero può avvenire in 10 rate (se oltre €. 60).
  • Le agevolazioni possono essere fruite anche in dichiarazione se non riconosciute in busta paga (es. lavoratori domestici).
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