
Pubblicata la Legge di conversione del Decreto Coesione: esoneri contributivi per assunzioni a tempo indeterminato
Scopri i vantaggi per le aziende dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 grazie alle nuove assunzioni agevolate previste dalla Legge n. 95 del 4 luglio 2024 (D. L. 60/2024)
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024, la Legge n. 95 del 4 luglio 2024, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 60/2024, recante «disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione» (cd. Decreto Coesione).
La legge di conversione ha confermato:
A) le disposizioni sugli obblighi di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, per gli appalti pubblici e privati di realizzazione di lavori edili (art. 28 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso”), e
B) gli esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, di:
- giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato (art. 22 Bonus Giovani);
- donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno o operanti in professioni o settori caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, o da almeno 24 mesi , ovunque residenti (art. 23 Bonus Donne);
- lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi, presso una sede o unità produttiva ubicata in una regione della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, da parte di datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti (art. 24 Bonus ZES unica per il Mezzogiorno).
1. Bonus Giovani under 35
Il D.L. n. 60/2024 (art. 22) prevede che, al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti previsti di spesa autorizzata (di cui all’art. 22 comma 7) e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il limite massimo di importo è pari a 650 euro su base mensile per i datori di lavoro che assumono in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (regioni della ZES unica per il Mezzogiorno).
L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata
- non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e
- non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.
L’esonero spetta altresì, per il periodo residuo, con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in questione.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e se emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 216/2023.
Con Decreto Interministeriale saranno definite le modalità di attuazione dell’esonero.
Per l’efficacia dell’esonero è richiesta l’autorizzazione della Commissione europea, cui la misura deve essere notificata.
2. Bonus Donne svantaggiate
Il D.L. n. 60/2024 (art. 23) prevede che, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato lavoratrici più avanti specificate è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata (di cui all’art. 23 comma 4) e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (incremento occupazionale – ULA), in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di:
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con Decreto Ministeriale;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto (ULA) calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e se emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero.
Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 216/2023.
3. Bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno)
Il D.L. n. 60 del 2024 (art. 24) prevede che, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata (di cui all’art. 24 comma 7) e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027
- Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- L’esonero contributivo spetta nel caso di assunzione di SOGGETTI che alla data dell’assunzione hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi ed è riconosciuto esclusivamente ai DATORI DI LAVORO privati
- che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e
- che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.
- L’esonero spetta altresì, per il periodo residuo, con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.
- Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.
- Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
- L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e se emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero.
- L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 216/2023.
- Con Decreto Interministeriale saranno definite le modalità di attuazione dell’esonero.
- Per l’efficacia dell’esonero è richiesta l’autorizzazione della Commissione europea, cui la misura deve essere notificata.
- Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
- Il dipendente deve:
- aver compiuto 35 anni di età;
- essere disoccupato da almeno 24 mesi;
- essere assunto presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES
Con Decreto Interministeriale saranno definite le modalità di attuazione dell’esonero.