
Contratto a Termine Illegittimo: Nuovo Criterio di Risarcimento del Danno
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024, il Decreto Legge 16 settembre 2024, n. 131, in vigore dal 17 settembre 2024, che introduce “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.
In particolare per evitare un procedimento di infrazione contro l’Italia da parte degli organismi comunitari, sono state riscritte delle nuove regole per il risarcimento danni dovuto ad un lavoratore a seguito della reintegra nel posto di lavoro per un contratto a termine ritenuto dal Giudice illegittimo.
NORMA IN VIGORE FINO AL 16 SETTEMBRE 2024
La Commissione Europea ha avviato nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione (n.2014/4231) per i contenuti dei commi 2 e 3 dell’art. 28 del Decreto Legislativo n. 81/2015.
In particolare la norma richiamata prevedeva, fino al 16 settembre 2024, che in caso di conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine illegittimo, veniva corrisposta al lavoratore, per il periodo di non lavoro, un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Tale indennità ristorava per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, ivi comprese le conseguenze retributive e contributive. In presenza di contratti collettivi che prevedevano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità era ridotto alla metà (6 mensilità).
Ricordiamo che il Legislatore italiano aveva previsto un’indennità omnicomprensiva con un tetto massimo con l’obiettivo di non accollare al datore di lavoro i tempi lunghi dei processi in materia di lavoro.
Tale scelta del Legislatore ha trovato conforto anche nella sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2011 che aveva ritenuto costituzionale il risarcimento forfettario.
Secondo la Commissione Europea tale disposizione non ha invece natura “dissuasiva”, in quanto limita il potere del lavoratore finalizzato ad ottenere un ristoro per il maggior danno subito.
NORMA IN VIGORE DAL 17 SETTEMBRE 2024
Decreto Legislativo15 giugno 2015 n. 81
art.28 – Decadenza e tutele
- L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell’articolo 6 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.
- Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. (NUOVO PERIODO INSERITO DAL D. L. n. 131/2024) Resta ferma la possibilita’ per il giudice di stabilire l’indennita‘ in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
- [In presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà.] (abrogato dal D. L. n. 131/2024)
Il Decreto Legge n. 131/2024, modificando il risarcimento del danno forfettario contenuto nel comma 2 e 3 dell’art. 28 del D. Lgs. n.81/2015, ha rimesso (senza limiti massimi predeterminati) la quantificazione L’INDENNITA‘ RISARCITORIA al GIUDICE, il quale potrà superare la soglia massima delle 12 mensilità, qualora il lavoratore dimostri di aver subito un “MAGGIOR DANNO”.