
Parità di Genere: Esonero Contributivo per le Aziende in possesso della certificazione
L’INPS, con messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, ha fornito precisazioni in merito alla corretta indicazione, nella DOMANDA DI ESONERO, della retribuzione media mensile globale, cui è correlato il riconoscimento dello stesso, e, al fine di consentire all’Istituto di elaborare correttamente le domande di esonero per l’ammontare spettante.
Ha inoltre comunicato che i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.
A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.
Laddove il datore di lavoro interessato non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine sopra riportato, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata.
All’esito dell’elaborazione massiva delle istanze, a ciascun contribuente sarà comunicato l’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
L’articolo 5 della Legge n. 162/2021, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Decreto Legislativo n. 198/2006 (Codice per le pari opportunità tra uomo e donna). In attuazione delle predette disposizioni, è stato emanato il Decreto Interministeriale 20 ottobre 2022
La certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008.
L’esonero è valevole per tutta la durata della certificazione di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e ha decorrenza dal primo mese di validità della certificazione stessa.
L’INPS ha illustrato l’esonero contributivo in commento con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022.