
Semplificazione dei controlli ispettivi, arriva la diffida amministrativa
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 1357 del 31 luglio 2024, con la quale ha fornito, ai propri ispettori, le prime indicazioni operative relativamente all’applicazione di quanto previsto nel decreto legislativo n. 103/2024, in materia di “semplificazione dei controlli sulle attività economiche”.
- La norma introduce diverse disposizioni destinate ad incidere sulle attività degli ispettori del lavoro, sia per quanto concerne la programmazione della vigilanza, sia in termini di sanzionabilità di condotte che violano alcune disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile
- L’art. 6 del decreto è quello che più impatta sulle attività di controllo di competenza dell’Ispettorato. Si prevede che “salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro”.
- L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 6774 del 17 settembre 2024 ha fornito, in calce alla nota stessa, l’elenco delle violazioni che, sulla base del dettato normativo (violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 5.000 euro) si ritengono assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del Decreto Legislativo n. 103/2024.
- Da tale elenco l’INL precisa, in base al dettato normativo, che vanno escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi inerenti la tutela della salute, della sicurezza, dell’incolumità pubblica e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
- L’INL rappresenta altresì che, anche in relazione alle violazioni indicate, la nuova diffida amministrativa non potrà trovare applicazione qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.124/2004: ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.
- Inoltre, l’INL ricorda ancora una volta che la disposizione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.103/2024 ha natura procedurale e, pertanto, troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data”.