
Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro: assenza ingiustificata e dimissioni per fatti concludenti
L’articolo 19 della Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 (Collegato Lavoro 2025), aggiungendo il comma 7-bis all’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 in materia di dimissioni e risoluzione consensuale telematiche, prevede che L’ASSENZA INGIUSTIFICATA del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni COMPORTI LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER VOLONTÀ DEL LAVORATORE, salvo che questi dimostri l’impossibilità , per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.
Il datore è tenuto a darne comunicazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, che ha la facoltà di verificare la veridicità della comunicazione medesima.
In tali casi, NON SI APPLICA LA PROCEDURA STABILITA DALL’ART. 26, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 151/2015 secondo la quale, al di fuori di specifiche ipotesi previste dalla legge, le dimissioni sono rese, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche.
LEGGE N. 203 del 13 DICEMBRE 2024
Art. 19 – Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
- All’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
« 7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».