
Durata del periodo di prova nei contratti a termine
L’articolo 13 della Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 (Collegato Lavoro 2025), modificando l’articolo 7, comma 2, del D. Lgs. n. 104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza), specifica LA DURATA DEL PERIODO DI PROVA NELL’AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, anche in relazione alla durata del contratto.
Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del suddetto periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
IN OGNI CASO(ossia senza eccezioni, riteniamo si intenda senza la possibilità da parte della contrattazione collettiva di stabilire un minimo e un massimo diverso rispetto alla legge), la durata del periodo di prova NON può essere INFERIORE a due giorni né SUPERIORE a:
- quindici giorni, per i contratti con durata non superiore a sei mesi,
- trenta giorni, per i contratti con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.
La norma, quindi, pone una regola ad hoc per i contratti aventi durata non superiore a 6 mesi e per quelli “da oltre 6 a meno di 12 mesi”, per i quali – in ogni caso – la durata è espressamente prevista in un minimo (di legge) e in un massimo.
Nelle altre ipotesi, ossia se il contratto dura da 12 mesi esatti in su, fino a un massimo di 24, si applica la regola generale di 1 giorno di effettiva prestazione in prova per ogni 15 giorni di calendario.