
Modifiche in materia di somministrazione di lavoro
Abrogazione previsione c.d. Decreto Agosto del 2020
- L’articolo 10 della Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 (Collegato Lavoro 2025) interviene innanzitutto sull’articolo 31 del D. Lgs. n. 81/2015, sopprimendola previsione introdotta dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. “Decreto Agosto“), convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, prevista per far fronte alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Il provvedimento, prorogato da ultimo dall’art. 9, comma 4-bis della Legge n. 14/2023 (il c.d. “Decreto Mille proroghe”), consentiva – fino al 30 giugno 2025 – alle Agenzie di Lavoro che hanno assunto a tempo indeterminato il lavoratore somministrato, di inviarlo in missione, anche a tempo determinato ed anche per periodi superiori ai 24 mesi.
- Il Collegato Lavoro ABROGA – dal 12 gennaio 2025 – il quinto e sesto periodo del comma 1 dell’art. 31 del D. Lgs. n. 81/2015, secondo i quali “nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato, l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 giugno 2025”.
Somministrazione di lavoro a tempo determinato
- L’articolo 10 del Collegato Lavoro modifica il comma 2 dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2015, che prevede che il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato (c.d. diretti) o con contratto di somministrazione a tempo determinato, salvo diversa previsione da parte della contrattazione collettiva e sempre nel rispetto del limite di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 (per i contratti a termine tetto del 20%), NON può superare complessivamente il 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto (con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora sia uguale o superiore a 0,5).
- Il Collegato Lavoro prevede L’ESCLUSIONE DAI LIMITI QUANTITATIVI (ossia del tetto del 30%) previsti per i contratto a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato :
-
- la somministrazione a tempo determinato di soggetti assunti dal somministratore con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato;
- i rapporti di somministrazione a termine stipulati nei casi già previsti per i contratti a termine diretti (art. 23, comma 2, del Lgs. n. 81/2015), ossia
-
-
- nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
- da imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2 e 3, del DL n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
- per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2;
- per specifici spettacoli o specifici programmi radiofonici o televisivi o per produrre specifiche opere audiovisive;
- per sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori di età superiore a 50 anni.
-
- Infine l’art. 10 del Collegato Lavoro, integrando l’art. 34, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, sempre in tema di ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, dispone che non è soggetto al rispetto del termine di durata di 12 mesi, incrementabili a 24 mesi nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 (NON È RICHIESTA LA CAUSALE), il rapporto di lavoro a termine stipulato tra somministratore e
-
- lavoratori disoccupati, che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali,
- lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei nn. 4 e 99 dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’art. 31, co. 2 del D.Lgs. n. 80/2015.