
Legge di Bilancio per l’anno 2025: principali novità
Il Parlamento ha pubblicato, nel Supplemento Ordinario n. 43, della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, contenente il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
Legge di Bilancio 2025 che costituisce la manovra di finanza pubblica 2025-2027 si compone di 21 articoli ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2025.
Le principali novità per i datori di lavoro e i lavoratori previste dalla Legge di Bilancio 2005
1. Confermate e rese strutturali le aliquote IRPEF in vigore dal 2024
La Legge di Bilancio 2025 prevede una serie di misure di sostegno al reddito che impattano nel calcolo dell’IRPEF 2025 (già dal payroll di gennaio 2025).
In primo luogo la Legge di Bilancio 2025 conferma e rende strutturali le aliquote che erano state modificate dal 1° gennaio 2024 (art. 1 c.1 del D. Lgs. n. 216/2023) anche per il 2025 e anni successivi (dovevano valere solo per il 2024).
Pertanto le aliquote IRPEF per scaglioni di reddito 2025 (uguali a 2024) sono le seguenti
- fino a 28.000 euro = 23%
- fino a 28.000 euro = 35%
- oltre 50.000 euro = 43%
2. Confermata e resa strutturale la detrazione reddito lavoro dipendente per redditi fino a €.15.000
Come per l’anno 2024 (art. 1 c. 2 del D. Lgs. n. 216/2023), anche per il 2025 (e anni successivi) il valore della detrazione per i redditi di lavoro dipendente non superiori a € 15.000 è aumentata da €.1.880 a €.1.955 (quindi la soglia della no tax area è pari a €.8.500).
Rimane invariato che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690 ovvero a € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
3. Confermato e reso strutturale il correttivo al trattamento integrativo (TIR)
Come per l’anno 2024 (art. 1 c.3 del D. Lgs. n. 216/2023), anche per il 2025 (e anni successivi) per chi ha redditi di lavoro dipendente e assimilati non superiori a €.15.000, ai fini della verifica del diritto al trattamento integrativo di € 1.200 annui netti, il valore della detrazione che non deve azzerare l’imposta rimarrà pari a €.1.880, nonostante il nuovo valore della detrazione d’imposta per lavoro dipendente dal 2024 è stato elevato a € 1.955.
Il Bonus IRPEF (TIR) può essere infatti riconosciuto ai predetti contribuenti qualora l’imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, c. 1, del TUIR diminuita dell’importo di € 75 rapportato al periodo di lavoro.
4. Somma esente per reddito complessivo non superiore a €.20.000 (cuneo fiscale)
La Legge di Bilancio 2025 riconosce AI TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE (sono esclusi i percettori di redditi da pensione e i redditi assimilati) che hanno un REDDITO COMPLESSIVO non superiore a 20.000 euro, una somma di importo variabile, che non concorre alla formazione del reddito (incide esclusivamente sul netto in busta paga alla stregua del trattamento integrativo), calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente
- RLD < 8.500 = 7.1%
- 8.500 < RLD < 15.000 = 5,3%
- 15.000 < RLD < 20.000 = 4,8%
REDDITI
Ai soli fini dell’individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori c.d. impatriati.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo annuo
- rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori c.d. impatriati
- non rileva il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
RICONOSCIMENTO
E’ riconosciuta in automatico dal sostituto d’imposta in ciascun periodo di paga.
VERIFICA IN SEDE DI CONGUAGLIO
I sostituti d’imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza della somma integrativa.
Qualora in tale sede la somma si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.
Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio
COMPENSAZIONE IN F24
I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione della somma integrativa mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ossia attraverso il Mod. F24.
A tal fine dovrà essere istituito un nuovo codice tributo.
5. Ulteriore detrazione dall’imposta lorda (novità) per reddito complessivo superiore a €.20.000 e fino a €. 40.000 (art. 1 c.c. 6, 7 e 9)
Per i TITOLARI DI REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE (sono esclusi i percettori di redditi da pensione e i redditi assimilati) con REDDITO COMPLESSIVO superiore a €.20.000 ma non superiore a €. 40.000 è riconosciuta UNA ULTERIORE DETRAZIONE dall’imposta lorda (riduzione cuneo fiscale) rapportata al periodo di lavoro pari a:

CONDIZIONI DI SPETTANZA
- L’ulteriore detrazionespetta a condizione che il lavoratore dipendente abbia un reddito complessivo annuo (RC) superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro.
- E’ fissata in 1.000 euro annui per redditi fino a €.32.000: se il reddito complessivo supera la soglia di 32.000 euro, l’importo si riduce progressivamente fino ad azzerarsi con un reddito pari a 40.000 euro.
- E’ riconosciuta in automatico dal sostituto d’imposta in ciascun periodo di paga.
NB) Non è previsto quindi alcun obbligo di richiesta da parte del lavoratore dipendente. Tuttavia nell’ipotesi in cui il dipendente ritenga, in base alla sua situazione complessiva reddituale, di non averne diritto, potrà richiederne la non applicazione.
- Va rapportata al periodo di lavoro (va calcolata quindi a giorni come le detrazioni per lavoro dipendente art. 13 TUIR).
NB) Si ritiene che l’ulteriore detrazione vada riconosciuta nel limite della capienza dell’imposta lorda e che, in caso di incapienza di quest’ultima, non si generi alcun credito per il lavoratore dipendente. Va quindi gestita come una riduzione dell’imposta lorda, nel limite massimo dell’importo di quest’ultima.
REDDITI
- Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori c.d. impatriati.
- Ai fini della determinazione del reddito complessivo annuo
- rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori c.d. impatriati,
- non rileva il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
VERIFICA IN SEDE DI CONGUAGLIO
- I sostituti d’imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza dell’ulteriore detrazione.
- Qualora in tale sede la detrazione si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.
- Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
6. Detrazioni per oneri per soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro
Con l’inserimento del nuovo art. 16-ter del TUIR in materia di “Riordino delle detrazioni” viene disposta, con riferimento ai PERCETTORI DI REDDITO COMPLESSIVO SUPERIORE A 75.000 EURO, l’introduzione di alcuni LIMITI (PENALIZZAZIONI) per la fruizione delle detrazioni per oneri, in base al reddito percepito nonché del numero di figli presenti nel nucleo familiare.
Viene previsto che, fermi restando gli specifici limiti stabiliti da ciascuna norma agevolativa, per tali contribuenti, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato MOLTIPLICANDO un importo base da individuare in base al reddito complessivo del contribuente, vale a dire:
- euro 14.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a euro 75.000 ma non a euro 100.000;
- euro 8.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a euro 100.000;
Per il coefficiente da individuare in base al numero di figli considerati a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.
7. Detrazioni per figli a carico e altri familiari a carico
La Legge di Bilancio 2025 prevede le seguenti novità in materia di detrazioni per familiari a carico:
- viene ridefinito l’ambito di applicazione della detrazione per figli a carico, principalmente, fissando un limite di età massimo (30 anni) del figlio per poter dare diritto alla stessa;
- si riduce la platea degli altri familiari che, se fiscalmente a carico, danno diritto alla relativa detrazione;
- è previsto che i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all’estero, non possano più beneficiare delle detrazioni per familiari a carico.
8. Abrogato dal 1° gennaio 2025 l’esonero contributivo previsto per i lavoratori dipendenti
La Legge di Bilancio 2025 abroga la riduzione dell’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti disposta dal D. L. n. 48/2023 non prorogando la disposizione in scadenza al 31/12/2024.
Viene meno quindi dal 1° gennaio 2025 l’esonero contributivo dell’aliquota contributiva a carico dipendente pari a:
- al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, ovvero
- al 6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.
al netto del rateo di tredicesima.
9. Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta
La disposizione introduce l’obbligo di effettuare le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), in occasione delle trasferte dei lavoratori dipendenti e assimilati, mediante strumenti di pagamento tracciabili ai fini della loro piena deducibilità dal reddito imponibile.
La misura si pone come obiettivo di disincentivare l’uso del contante per sostenere le spese in occasione delle trasferte, consentendone la piena deducibilità (INPS e IRPEF) in busta paga, dal reddito d’impresa (con i limiti giornalieri previsti) e dalla base imponibile IRAP solo se le stesse sono effettuate mediante bonifico bancario, postale o altro strumento tracciabile.
La Legge di Bilancio prevede infatti che, a decorrere dal periodo d’imposta 2025 i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore dipendente o assimilato (es. amministratore) per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili (non contante), dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Eventuali rimborsi effettuati in contanti comportano l’assoggettamento a imposte (lavoratore) e contributi (lavoratore e datore di lavoro) in busta paga.
La Legge di Bilancio introduce il nuovo comma 3 bis all’art. art. 95 del TUIR che riguarda la DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D’IMPRESA, prevedendo che:
- le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) nonché
- i rimborsi analitici relativi alle medesime spese
sostenute per le trasferte dei dipendenti, sono deducibili nei limiti previsti (commi 1, 2 e 3, art. 95 del TUIR) se i pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Tali disposizioni si applicano anche ai fini DELL’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
10. Limite di esenzione fringe benefit e welfare aziendale
Per gli anni 2025, 2026 e 2027 vengono riproposte le misure derogatorie dell’articolo 51, comma 3, del TUIR.
Come per il periodo d’imposta 2024, dunque, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro (elevati a 2.000 euro in caso di figli a carico), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Rimane confermata anche la previsione in base alla quale i datori di lavoro provvedono all’attuazione di tali misure agevolative previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti e che il limite di €.2.000 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto avendo figli a carico, indicandone il codice fiscale.
11. Fringe auto a uso promiscuo
La Legge di Bilancio 2025 prevede la modifica del regime di tassazione relativo ai veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti/assimilati, con una generale riduzione dell’imponibile fiscale in caso di utilizzo delle autovetture meno inquinanti.
La novità comporta il passaggio da un sistema basato sulle emissioni di CO2 ad un sistema basato sulla tipologia di alimentazione, con vantaggi significativi in caso di concessione in uso promiscuo di veicoli elettrici o ibridi plug-in.
- Fringe auto 2025 = 15.000 x tabella Aci auto x 10% (oppure 20% oppure 50%)
Con la modifica all’art. 51, c. 4, lett. a) del Tuir, è infatti previsto che, relativamente agli autoveicoli indicati nell’art. 54, c. 1, lett. a), c) e m) del Codice della strada, le motociclette e i ciclomotori di nuova immatricolazione che saranno concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit dovrà essere calcolato sull’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (sempre sulla base del costo chilometrico di esercizio derivante dalle tabelle nazionali dell’ACI), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, nelle misure di seguito indicate:
- 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
- 50% per i veicoli con altre alimentazioni.
Sono state pubblicate sul Supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024 le TABELLE NAZIONALI dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI.
I nuovi valori sono da utilizzare a partire dalle retribuzioni di gennaio 2025 per determinare il fringe benefit derivante dalla concessione in uso promiscuo (uso aziendale + uso personale) di veicoli aziendali a favore di lavoratori dipendenti, nonché di amministratori/collaboratori che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
12. Esenzione fiscale per pagamento o rimborso canoni di locazione neoassunti
Per i lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri dal precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei CANONI DI LOCAZIONE e delle SPESE DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI LOCATI dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 NON CONCORRONO, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
L’agevolazione si applica nel caso di titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente l’assunzione a 35.000 euro.
L’esenzione fiscale trova applicazione per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione.
L’eventuale somma erogata o rimborsata a questi fini CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI (il regime di esenzione in esame NON si applica ai fini contributivi) ed è inclusa nel computo del valore di ISEE del nucleo familiare e nei calcoli previsti ai fini dell’accesso alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale.
Al fine dell’applicazione del beneficio in oggetto, il lavoratore interessato deve rilasciare al datore di lavoro apposita AUTOCERTIFICAZIONE resa ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000, con cui attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
13. Detassazione premi di produttività (PDR)
Per gli anni 2025, 2026 e 2027, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Per i lavoratori subordinati viene prevista una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10% (5% nel 2023-2027) entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (ovvero – per i contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017 – a 4.000 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro) per premi di risultato di ammontare variabile corrisposti per incrementi di produttività redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Condizioni ulteriori
L’imposta sostitutiva trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme, a euro 80.000.
Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
Opzione ad Welfare
Le parti che contrattano i premi di produttività possono prevedere, in alternativa al premio monetario e a scelta dei lavoratori, anche l’erogazione di beni e servizi (c.d. welfare aziendale).
Questi ultimi, se rientranti tra quelli esenti di cui all’art.51, c.2 e ultimo periodo del c.3, del TUIR, continuano ad essere esenti, nel rispetto dei limiti indicati dai commi citati (non è quindi dovuta né l’IRPEF ordinaria, né l’imposta sostitutiva), anche nell’eventualità in cui siano fruiti per scelta del lavoratore.
14. Novità congedi parentali
Dal 2025 l’indennità del congedo parentale a carico INPS sarà pari all’80% della retribuzione per 3 mesi, invece dei 2 mesi previsti nel 2024.
Questo beneficio diventa inoltre strutturale ossia permanente.
La maggiorazione dell’indennità spetterà rispettivamente alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Si applica anche ai genitori adottivi o affidatari.
La misura dell’80% della retribuzione potrà essere richiesta, in alternativa da entrambi i genitori, fino ai 6 anni di vita del figlio, o 6 anni dall’ingresso in famiglia per adozioni o affidamenti.
Facciamo presente che per i periodi di congedo oltre i tre mesi, l’indennità a carico INPS resta pari al 30% della retribuzione.
Precisiamo tuttavia che per un massimo di 9 mesi non si va a verificare il reddito dei richiedenti, mentre in caso di richiesta del decimo o undicesimo mese, l’indennità è prevista solo se il reddito individuale del richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (per il 2024 tale reddito doveva essere inferiore a 19.454,83 euro lordi annui).
15. Decontribuzione lavoratrici madri
La Legge di Bilancio 2025 prevede il riconoscimento, a decorrere dall’anno 2025, di un PARZIALE ESONERO CONTRIBUTIVO della quota dei contributi previdenziali IVS, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti(ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.
In ogni caso resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche(per i lavoratori dipendenti pari al 33%, per i lavoratori autonomi pari al 22,65%).
Le CONDIZIONI previste per fruire DELL’ESONERO PARZIALE sono le seguenti:
- lavoratrici devono essere madri di due o più figli;
- l’esonero spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non deve essere superiore all’importo di 40.000 euro su base annua per le lavoratrici dipendenti.
Per l’attuazione della nuova disciplina è prevista l’adozione di un DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
ESCLUSIONI TEMPORANEE
Un nuovo beneficio NON si applica per gli anni 2025 e 2026in favore delle LAVORATRICI MADRI DI TRE O PIÙ FIGLI che risultano essere beneficiarie dell’esonero contributivo disposto dalla Legge di Bilancio 2024 con validità dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (art.1, comma 180, Legge n. 213 del 2023).
Per tali lavoratrici continua ad applicarsi per il 2025 e 2026 la precedente normativa più favorevole.
Dal 2027 anche per queste lavoratrici si applicherà la nuova disposizione prevista dalla Legge di Bilancio 2025 con l’esonero parziale.
16. Proroga maxi deduzione assunzioni tempo indeterminato
La Legge di Bilancio 2025 prevede l’applicazione anche per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi delle disposizioni di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (che disciplina la maxi deduzione delle assunzioni a tempo indeterminato se vi è incremento occupazionale).
Pertanto come, previsto nel 2024, anche per il 2025, 2026 e 2027 si applicano le agevolazioni che consentono la maggiorazione del costo del lavoro (120% o 130%) nel caso di assunzioni a tempo indeterminato che realizzino incrementi occupazionali, risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
Per un approfondimento si veda la circolare n.1 dell’Agenzia delle Entrate del 20 gennaio 2025.
17. Lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo
Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi quelli negli stabilimenti termali, il riconoscimento un trattamento integrativo speciale, CHE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Il sostituto d’imposta, nel corso del 2025, riconosce il trattamento integrativo speciale in esame su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito dipendente conseguito nel 2024(non superiore a euro 40.000).
Il sostituto d’imposta compensa il credito con il Mod. F24 (si ritiene ancora utilizzabile il codice tributo 1702istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 51/2023).
Le somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo speciale vanno indicate nella Certificazione Unica.
18. Prorogate Quota 103, Incentivo posticipo pensionamento e Opzione donna
La Legge di Bilancio 2025 ha PROROGATO le misure di flessibilità in uscita già in vigore nel 2024, ossia Opzione donna, Quota 103 e Ape sociale.
Inoltre per incentivare la permanenza al lavoro, il lavoratore che rimane in servizio nonostante i requisiti per la pensione può rinunciare all’accredito dei contributi per percepire un importo più alto in busta paga (c.d. Bonus Maroni).
- Quota 103 (comma 174)
Anche per il 2025 è confermata la Quota 103 che permette ai lavoratori di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di particolari requisiti anagrafici e contributivi.
Quota 103 è consente l’accesso alla pensione anticipata con 62 anni di età e 41 di contributi, di cui almeno 35 ottenuti al netto della contribuzione figurativa per eventi quali malattia, disoccupazione o infortuni.
Possono richiedere Quota 103 i lavoratori autonomi e dipendenti, pubblici e privati, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e alle sue forme esclusive (ex INPDAP) e sostitutive (ex ENPALS), oltreché gli iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Non possono accedere alla misura gli appartenenti al personale dipendente delle Forze Armate, Polizia e Polizia Penitenziaria, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza.
La Legge di Bilancio 2025 ha confermato i requisiti, da maturare entro il 31 dicembre 2025, e le modifiche al provvedimento introdotte lo scorso anno.
Il meccanismo di CALCOLO è puramente CONTRIBUTIVO, pertanto comporta una significativa riduzione dell’assegno pensione (l’assegno fino al compimento del 67 anni di età non potrà superare il valore di 4 volte il trattamento minimo INPS).
È prevista una FINESTRA MOBILE, vale a dire un periodo intercorrente tra la maturazione dei requisiti e la fruizione della prima rata di pensione, che viene confermata a 7 mesi per i dipendenti del settore privato e a 9 mesi per i dipendenti pubblici.
Il trattamento in base alla Quota 103 può essere richiesto anche negli anni successivi rispetto all’anno di maturazione dei requisiti.
La pensione Quota 103 NON È CUMULABILE CON I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO di qualsiasi entità percepiti dopo la decorrenza della pensione, fino alla data di compimento dell’età pensionabile, con la sola eccezione del lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro annui.
-
Incentivo posticipo pensionamento (c.d. Bonus Maroni) (c.161)
Prorogata anche l’incentivazione al posticipo del pensionamento, su base volontaria, per coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata quota 103 entro il 31 dicembre 2025 e decidono di rimanere al lavoro.
Tali lavoratori possono richiedere al datore di lavoro di rinunciare al versamento della propria quota di contributi previdenziali invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), generalmente prevista nella misura del 9,19%, che verrà corrisposta direttamente dal datore di lavoro in busta paga, aumentando così la retribuzione netta.
La rinuncia all’accredito contributivo della quota a carico del dipendente fa venir meno l’obbligo del datore di lavoro di versare tale quota dalla prima scadenza utile al pensionamento, successiva all’esercizio della facoltà da parte del lavoratore.
Il datore di lavoro è sempre obbligato a versare i contributi della quota a proprio carico.
L’incentivo decade nei seguenti casi:
- revoca della facoltà di rinuncia, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
- raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;
- conseguimento di una pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
L’esercizio dell’opzione non esclude la possibilità di presentare, in un momento successivo, la domanda di pensione anticipata.
La Legge di Bilancio, rende la misura più vantaggiosa per il 2025 stabilendo che l’incentivo, oltre ad essere escluso dalla base imponibile contributiva, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, pertanto, è ESCLUSO ANCHE DALL’IRPEF.
Un’ ulteriore novità prevista dalla Legge di Bilancio 2025 è l’AMPLIAMENTO DELLA MISURA, che ora riguarda anche:
- coloro che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2025, 42 ANNI E 10 MESI DI CONTRIBUTI PER GLI UOMINI E 41 ANNI E 10 MESI PER LE DONNE,
- oltre ai soggetti con 62 anni e 41 anni di contributi (ossia Quota 103).
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Opzione Donna (comma 173)
Il diritto al trattamento pensionistico anticipato c.d. Opzione donna si applica anche nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni (59 anni con 2 o più figli ed a 60 anni di età con un figlio solo), ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti.
Potranno infatti accedervi le lavoratrici:
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- licenziate o dipendenti di aziende con tavolo di crisi aperto presso il Ministero; oppure
- con disabilità pari o oltre il 74% con accertamento dello stato di invalida civile; oppure
- che al momento della richiesta assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.
Trovano conferma anche il calcolo della pensione con metodo interamente contributivo e le finestre mobili di accesso.
E’ infatti possibile conseguire la pensione Opzione donna decorsi:
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- 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Si può accedere alla prestazione anche nei periodi successivi alla maturazione del diritto.
La pensione maturata con Opzione Donna è pienamente cumulabile con altri redditi derivanti da attività di lavoro intrapresa successivamente alla sua erogazione.
19. Nuovi requisiti per la fruizione della NASpI
La Legge di Bilancio 2025 ha previsto come requisito per ottenere la Naspi che i lavoratori con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere ALMENO TREDICI SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art.7 della L. 604/66 e delle dimissioni nel periodo protetto per i genitori.
Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.
20. Nuovo esonero contributivo per le aziende del Mezzogiorno
La Legge di Bilancio introduce, per gli anni 2025-2029, un NUOVO SGRAVIO CONTRIBUTIVO per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno, che va a sostituire l’agevolazione contributiva prevista dalla Legge di Bilancio 2021.
L’agevolazione, consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Lo sgravio contributivo spetta ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di apprendistato) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Nel caso di DATORI DI LAVORO PRIVATI che hanno alle proprie dipendenze più di 250 dipendenti, l’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto e modulato come segue:
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- per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
- per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;
- per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
- per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
- per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.
Per espressa previsione normativa:
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- l’incentivo non si applica ai rapporti di apprendistato e ai rapporti di lavoro domestico;
- fermi restando i principi generali di cui all’articolo 31 del D. Lgs. n. 150/2015. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della Legge n. 68/1999 (assunzioni obbligatorie, con quote riservate, di soggetti disabili);
- l’esonero non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del D.L. n. 60/2024 (bonus per le imprese operanti nell’ambito dei settori strategici, bonus giovani, donne e ZES);
- per i datori di lavoro privati, che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, l’esonero è concesso in “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831;
- per i datori di lavoro che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, l’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea.
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