Passa al contenuto principale

Legge di Bilancio 2026: Misure a sostegno dei genitori


  • Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli –  Bonus Mamme 2026 (art. 1 commi 206 – 207)

La Legge di Bilancio 2026:

    1. al comma 206, intervenendo sull’articolo 1, comma 219, Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) POSTICIPA dal 2026 al 2027 l’attuazione dell’esonero contributivo strutturale parziale previsto dalla Legge di Bilancio 2025;
    2. al comma 207, nelle more dell’attuazione dell’esonero contributivo parziale per le lavoratrici madri differito al 2027, la Legge di Bilancio 2026 PREVEDE il riconoscimento dall’INPS per l’anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e autonome (iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, incluse le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata):

con due figli e sino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio (sia con contratto a  tempo determinato che con contratto a tempo indeterminato);

con più di due figli e fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo (solo se con contratto a tempo determinato, sono escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato beneficiare ancora della decontribuzione Legge Bilancio 2024),

di una somma di 60 euro mensili, non imponibili ai fini fiscali e contributivi, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.

Le mensilità spettanti, dal 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre, saranno corrisposte direttamente dall’INPS in un’unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità afferente al mese di dicembre 2026 e tali importi non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE.

  • Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici (art. 1 commi 210 – 213)

La Legge di Bilancio 2026 prevede il riconoscimento di un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, a favore dei datori di lavoro privati ​​che, dal 1° gennaio 2026 assumono donne:

    • madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni,
    • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL:

    • per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione);
    • per 18 mesi, se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato (dalla data di assunzione con il contratto a tempo determinato).
    • per 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;

Resta ferma l’aliquota di calcolo delle prestazioni pensionistiche.

Tali esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente.

L’esonero in questione è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4, D. Lgs. N. 216/2023 (cd maxi deduzione).

I Benefici sono riconosciuti dall’INPS entro determinati limiti di spesa.

Per la piena operatività dell’esonero si attendono le istruzioni operative dell’INPS.

  • Incentivi per la trasformazione dei contratti (art. 1 commi 214 – 218)

Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro, la Legge di Bilancio 2026 prevede dal 1° gennaio 2026 che :

    •  alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità,
    • è riconosciuta la PRIORITÀ
      • nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o
      • di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale già stipulato,

a patto che tale trasformazione/rimodulazione determini una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuale.

Ai datori di lavoro privati ​​(esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato) che consentono ai lavoratori dipendenti la predetta trasformazione/rimodulazione del contratto, è riconosciuto l’esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’esonero spetta:

    • nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
    • per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di trasformazione o rimodulazione del contratto.

La norma precisa che:

    • resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
    • l’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente;
    • l’esonero contributivo è compatibile  senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4, D. Lgs. N. 216/2023 (c.d. Maxi deduzione);
    • è riconosciuto nei limiti di spesa stanziati (l’INPS monitora il rispetto del limite di spesa).

Con apposito decreto interministeriale, da emanare entro fine giugno 2026, saranno definitive le disposizioni attuative del predetto esonero.

Per la piena operatività dell’esonero sono necessarie – dopo il decreto attuativo – anche le istruzioni operative dell’INPS.

  • Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli (art. 1 commi 219 – 220)

Ambito applicazione congedi parentali

La Legge di Bilancio 2026, modificando gli articoli 32, 33, 34 e 36, D.Lgs. N. 151/2001, estende ulteriormente l’ambito di applicazione dei congedi parentali:

    • per ogni bambino nei primi suoi quattordici anni di vita  (invece dei dodici anni di vita)  e
    • in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia (anziché fino al dodicesimo anno).

La modifica riguarda anche l’istituto del prolungamento del congedo parentale: anche qui è previsto entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino (anziché fino al dodicesimo anno)

Congedi per malattia di figli

La Legge di Bilancio 2026, variando l’articolo 47, comma 2, D. Lgs. n. 151/2001, modifica altresì la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a tre anni (congedi spettanti in via alternativa a uno dei genitori per il medesimo giorno).

La norma eleva – per malattia dei figli di età superiore a tre annida cinque a dieci giorni lavorativi all’anno il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore ed estende l’applicabilità dell’istituto con riferimento ai figli di età compresa tra 3 e i 14 anni (invece dei 12 anni di prima).

Resta invece confermato che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

  • Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità (art. 1 c. 221)

Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul luogo di lavoro, la Legge di Bilancio 2026 prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore assunta/o a tempo determinato (anche in somministrazione ) al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o in congedo parentale ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001, per un ulteriore affiancamento della lavoratrice sostituita.

In particolare, all’articolo 4 del richiamato Decreto Legislativo, si inserisce un nuovo comma 2-bis che prevede che nel caso di contratto a termine stipulato per sostituzione di lavoratrice in congedo di maternità o parentale, lo stesso possa prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice (non del lavoratore)  sostituita di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

Ricordiamo che la norma prevedeva già la possibilità di assumere personale con contratto a termine per sostituzione di lavoratrici e lavoratori in maternità, paternità o parentale (o malattia del figlio), anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

0
IL TUO CARRELLO
Il tuo carrello è vuotoTORNA AL NEGOZIO