
Legge di Bilancio 2026: Novità in materia di TFR e previdenza complementare
-
Aumento del limite di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare e portabilità (art. 1 commi 201 – 202)
La Legge di Bilancio 2026 introduce novità importanti in materia di previdenza complementare che riguardano i dipendenti del settore privato, fermo restando che i profili fiscali sono estesi anche ai dipendenti pubblici.
Il comma 201, art. 1 della Legge n. 199/2025 interviene sull’arte. 8, comma 4 del D.Lgs. N. 252/2005 , disponendo, a decorrere dal periodo d’imposta 2026:
-
- l’innalzamento da euro 5.164,57 ad euro 5.300 del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro/committente a forme di previdenza complementare;
- con riferimento ai LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE successiva al 31 dicembre 2006, per i quali trova applicazione il regime fiscale particolarmente agevolato sui contributi versati a previdenza complementare nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione al fondo, la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di euro 5.300 per un importo pari alla differenza tra euro 26.500 (5.300 x 5) e la contribuzione versata nei primi cinque anni di partecipazione. L’ulteriore importo deducibile non potrà essere comunque superiore a euro 2.650 annui (5.300 : 2) per un totale annuo massimo complessivo di euro 7.950.
-
Ampliamento platea dei datori tenuti al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS (art. 1 commi 203)
La Legge di Bilancio 2026 rivede completamente l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, incidendo direttamente sui criteri di individuazione dei datori di lavoro privati interessati dal predetto obbligo.
È, infatti, previsto che, con effetto dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026 (SI VEDA REGIME TRANSITORIO), siano ricompresi nell’obbligo ANCHE I DATORI CHE HANNO RAGGIUNTO O RAGGIUNGANO LA SOGLIA DEI CINQUANTA DIPENDENTI NEGLI ANNI SUCCESSIVI A QUELLO DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ, prendendo a riferimento LA MEDIA ANNUALE DEI LAVORATORI IN FORZA NELL’ANNO SOLARE PRECEDENTE all’anno del periodo di paga considerato
Pertanto con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026, con effetto sui periodi di pagamento decorrenti dal 1° gennaio 2026 (SI VEDA REGIME TRANSITORIO), sono soggetti all’obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS anche i datori di lavoro che:
-
- abbiano raggiunto la soglia dimensionale dei 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività,
- raggiungano la soglia dimensionale dei 50 dipendenti in un qualsiasi anno successivo all’inizio dell’attività di impresa.
La soglia occupazionale va calcolata come media annuale dell’anno solare precedente l’anno del periodo di retribuzione considerato.
REGIME TRANSITORIO ANNI 2026 -2027
L’effetto della nuova norma, per gli anni 2026 – 2027, opera qualora la media annuale (del relativo anno precedente) non sia inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze.
REGIME TRANSITORIO ANNI 2028 –2031
L’effetto della nuova norma, per gli anni 2028 – 2031, opera qualora la media annuale (del relativo anno precedente) non sia inferiore a 50 addetti alle proprie dipendenze.
A REGIME DAL 2032
Con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti dal 1° gennaio 2032, è prevista la riduzione a 40 del numero di lavoratori a partire dal quale, per il datore di lavoro, si applica l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS (fermo restando il suddetto riferimento alla media annuale dell’anno precedente all’anno di volta in volta in corso).
Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026 non hanno effetto sui lavoratori che già hanno scelto di destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare. Con riferimento a tali lavoratori, pertanto, i datori di lavoro continuano a non avere alcun obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS.
-
Modifiche alla disciplina dell’adesione previdenza complementare (art. 1 commi 204 – 205)
La Legge di Bilancio 2026, con decorrenza dal 1° luglio 2026 , modifica la disciplina dell’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 con riferimento al finanziamento dei fondi pensione (conferimento del TFR e versamento della contribuzione).
A) DIPENDENTI DI PRIMA ASSUNZIONE
In particolare, con le modifiche apportate all’art. 8 del D.Lgs n. 252/2005, è prevista per i dipendenti di prima assunzione(ad eccezione dei lavoratori domestici) L’ADESIONE AUTOMATICA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE:
-
- verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi , anche territoriali o aziendali. Qualora le stesse fossero più di una, viene scelta, salvo diverso accordo aziendale, quella a cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda; se non vi fosse una forma pensionistica prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, l’intero importo del TFR è devoluto alla forma di previdenza complementare residua indicata dal D.M. 31 marzo 2020 n. 85 (per tutti oggi è Cometa).
- con versamento DELL’INTERO TFR nonché della CONTRIBUZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO e DEL LAVORATORE nella misura definita dagli accordi collettivi (la norma estende quindi gli effetti del conferimento tacito – cd silenzio assenso – alle forme di previdenza complementare, oltre che al TFR come già accadeva in passato, anche alla contribuzione da parte del datore di lavoro e del lavoratore secondo le modalità e le misure indicate dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali
ECCEZIONI
La contribuzione a carico del lavoratore (e non anche quella a carico del datore di lavoro) non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore all’assegno sociale (pari a €.7.100,99 per il 2026).
Nell’ipotesi di adesione automatica al fondo residuo (COMETA), la norma prevede espressamente il (solo) conferimento del TFR senza fare alcun riferimento alla contribuzione.
Al Lavoratore è riconosciuta la possibilità di rinunciare all’adesione automatica e di SCEGLIERE:
-
- un’ altra forma di previdenza complementare alla quale conferire il TFR maturando nella misura prevista dagli accordi collettivi (e l’eventuale contributo) ovvero
- mantenere il TFR in azienda (regime ex art. 2120 c.c. ).
La scelta deve avvenire entro 60 giorni dalla data di prima assunzione(in luogo dei precedenti 6 mesi).
La scelta di mantenere il TFR in azienda può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dalla stessa prescelta.
Al momento della prima assunzione il datore di lavoro FORNISCE INFORMATIVA al lavoratore su:
-
- accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare
- meccanismo di adesione automatica
- forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica
- diverse scelte disponibili e relativa tempistica.
In caso di adesione automatica alla previdenza complementare, il datore di lavoro:
-
- ne dà COMUNICAZIONE alla forma pensionistica complementare di destinazione,
- inizia a effettuare i relativi VERSAMENTI dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni ricomprendendo quanto dovuto dalla data di prima assunzione (l’adesione decorre da detta data).
B) DIPENDENTI NON DI PRIMA ASSUNZIONE
Dal 1° luglio 2026, contestualmente all’assunzione del lavoratore non di prima assunzione, il datore di lavoro deve:
-
- fornire INFORMATIVA sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;
- VERIFICARE QUALE SIA STATA LA SCELTA IN PRECEDENZA COMPIUTA dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.
Qualora IL LAVORATORE ABBIA IN ESSERE UN’ADESIONE A PREVIDENZA COMPLEMENTARE, il datore deve fornire INFORMATIVA dove viene precisato:
-
- la possibilità da parte del lavoratore di INDICARE, entro 60 giorni dall’assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando dall’assunzione. Il predetto TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di 60 giorni, decide di destinare alla forma pensionistica complementare prescelta una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi collettivi ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50%.
- che in MANCANZA DI INDICAZIONI entro il termine di 60 giorni si applica il principio dell’adesione automatica previsto per i dipendenti di prima assunzione (versamento alla forma pensionistica collettiva previsto dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, dell’intero TFR maturando nonché della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dai predetti accordi collettivi).