
Legge di Bilancio 2026: misure per le imprese in difficoltà
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Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione: c.d. rottamazione quinquies (art.1 commi 82 – 101)
I debiti risultanti dai singoli CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti:
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- dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
- e dalle attività di controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
possono essere estinti:
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- senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio;
- versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il pagamento delle somme è effettuato:
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- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o
- nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:
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- la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
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In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo.
L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2026, APPOSITA DICHIARAZIONE, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026.
In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.
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Compensazioni e iscrizioni a ruolo: misure di contrasto alle indebite compensazioni (art.1 comma 116)
La Legge di Bilancio 2026 conferma la riduzione da euro 100.000 ad euro 50.000dell’ammontare delle iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per le quali
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- i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti ovvero
- non siano in essere provvedimenti di sospensione
che, in base al comma 49-quinquies, articolo 37, DL n. 223/2006, dal 1° luglio 2024, ESCLUDE la POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE NEL MOD. F24 con crediti tributari.
In sede di approvazione, è stata invece soppressa la disposizione che prevedeva, a decorrere dal 1° luglio 2026, il divieto di utilizzo in compensazione nel Mod. F24 ai fini del pagamento dei debiti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’art. 17, comma 2, lett. e), f) es), D. Lgs. N. 241/1997 per la generalità dei contribuenti con riferimento ai crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi ai crediti d’imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario.
Pertanto in deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423 , della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 50.000 ( precedente = 100.000), per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17.
La previsione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.