
CCNL Industria Metalmeccanica: nuovi minimi contrattuali e indennità di trasferta e reperibilità in vigore dal 1° giugno 2025
In data 12 giugno 2025 Federmeccanica, Assistal e Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil preso atto della dinamica consuntivata per l’anno 2024 dell’IPCA al netto degli energetici importati, hanno sottoscritto il verbale avente ad oggetto l’adeguamento dei minimi tabellari per livello decorrenti dal 1° giugno 2025, nonché gli aggiornamenti degli importi dell’indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità.
Il valore dell’IPCA 2024, al netto dei prezzi dei beni energetici importati, comunicato dall’ISTAT in data 12 giugno 2025, è risultato pari a + 1,3%.
Federmeccanica ricorda che il CCNL prevede espressamente la regola che gli incrementi dei minimi tabellari assorbano le cifre fisse che eventualmente siano state riconosciute a livello aziendale dopo il 1° gennaio 2017 tutelando, in tal modo, il ruolo affidato alla contrattazione aziendale di distribuire la ricchezza eventualmente prodotta ed evitando sommatorie di costi fissi tra i due livelli di negoziazione.
Il CCNL prevede inoltre l’assorbimento degli aumenti individuali riconosciuti, sempre successivamente al 1° gennaio 2017, salvo che non siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità.
Restano esclusi dagli assorbimenti gli importi retributivi riconosciuti in relazione alle modalità di effettuazione della prestazione (straordinario, notturno, turni, festività, orario plurisettimanale, ecc.).
Si ricorda che la variazione dei minimi tabellari ha effetti anche su vari istituti contrattuali (indennità maneggio denaro, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo, minimi tabellari per gli apprendisti, utile minimo di cottimo).
NUOVI MINIMI SINDACALI GIUGNO 2025

ASSORBIMENTI
Nel richiamare quanto precisato in merito nelle nostre circolari Prot. 23 del 17 maggio 2021 e Prot. 20 del 13 giugno 2024, ricordiamo che gli incrementi dei minimi tabellari assorbono le cifre fisse che eventualmente siano state riconosciute in azienda successivamente al 1° gennaio 2017.
NOTA ILLUSTRATIVA FEDERMECCANICA DELL’ACCORDO DI RINNOVO 5 FEBBRAIO 2021
In coerenza con la funzione assegnata al CCNL, rispetto al livello aziendale che riveste il ruolo centrale nella distribuzione della ricchezza prodotta, rimane confermata la regola che prevede espressamente che gli incrementi dei minimi tabellari assorbono le cifre fisse che eventualmente siano state riconosciute in azienda dopo il 1°gennaio 2017……
La regola si applica agli aumenti individuali riconosciuti, sempre successivamente al 1° gennaio 2017, salvo che non siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità. In tal modo si è esplicitato il principio di diritto comune secondo il quale quando nulla è scritto il datore di lavoro ha la facoltà di operare l’assorbimento e ciò tanto più se le aziende hanno stabilmente adottato pratiche di assorbimento in questo caso indipendentemente dalla data del riconoscimento dei superminimi individuali.
IN SOSTANZA SI PUÒ ASSORBIRE SOLO I SUPERMINIMI ASSORBIBILI CONCESSI DAL 1° GENNAIO 2017 IN POI.
SONO ESCLUSI QUINDI DALL’ASSORBIMENTO:
- I SUPERMINIMI ASSORBIBILI CONCESSI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2017
- I SUPERMINIMI NON ASSORBIBILI (CONCESSI PRIMA O DOPO IL 1° GENNAIO 2017).
NUOVA INDENNITA’ DI TRASFERTA GIUGNO 2025

INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ DAL 1° GIUGNO 2025
