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Assegno di integrazione salariale Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali


L’INPS, con la circolare n. 99 del 10 giugno 2025, fornisce le indicazioni utili per i beneficiari del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

Con decorrenza 24 luglio 2024, il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è stato integralmente riformato (D.I. 21 maggio 2024), in attuazione degli artt. 26, c. 7-bis e 30, c. 1-bis del D. Lgs. 148/2015, come modificati dalla L. 234/2021 (domande valide per eventi dal 9 luglio 2024 e dal 1° giugno per EONE).

Sintesi della circolare

  • Ambito soggettivo

Obbligo di adesione esteso a tutti i datori di lavoro del settore professionale con almeno 1 dipendente.

  • Beneficiari

Sono destinatari della prestazione di Assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 9 luglio 2024, tutti i lavoratori subordinati.

Sono compresi anche:

    • coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo;
    •  i lavoratori a domicilio.

Sono esclusi i dirigenti.

  • Anzianità richiesta

I richiedenti devono avere un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

  • Fase sindacale
    • Obbligo di informativa ex art. 14 D. Lgs. 148/2015.
    • Accordo obbligatorio solo per causale “contratto di solidarietà”.
  • Domanda

La domanda di accesso alle prestazioni di Assegno di integrazione salariale deve essere presentata:

    • non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività eventualmente programmata;
    • non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
  • Contributi obbligatori

Ordinari sull’imponibile previdenziale:

    • 0,50% (fino a 5 dip.)
    • 0,80% (6–15 dip.)
    • 1% (>15 dip.)
  • Contributo addizionale

4% sulla retribuzione persa in caso di accesso alla prestazione.

  • Norma premiale

Riduzione del 40% dell’aliquota ordinaria per i datori <5 dip. che non fruiscono dell’assegno per almeno 24 mesi.

  • Prestazione erogata

Assegno di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività per causali ordinarie e straordinarie (artt. 11 e 21 D. Lgs. 148/2015).

  • Importo

80% della retribuzione globale persa (massimale 2025: €1.404,03).

  • Durata
    • Fino a 26 settimane in un biennio mobile (<15 dip.).
    • Fino a 36 mesi in un quinquennio mobile (solidarietà >15 dip.).
  • Gestione Uniemens 
    • Unificati i codici per eventi e conguagli.
    • Introduzione obbligatoria del “ticket” identificativo della domanda.
    • Nuovi codici “A104” (addizionale) e “L009” (conguaglio);
    • Sono stati dismessi i codici “A105” e “L012”.
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