
Accordo conciliativo in sede protetta
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10065 del 15/04/2024, ha fornito un’interpretazione restrittiva del termine “sede sindacale” quale sede “protetta” ove il lavoratore può effettuare proprie rinunzie e transazioni riguardanti i diritti, in materia di lavoro, rientranti nella propria disponibilità.
In particolare, i giudici hanno ritenuto che la protezione del lavoratore non deve essere affidata unicamente all’assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene.
l’accordo conciliativo non può pertanto avvenire in azienda ma presso la sede dell’Organizzazione sindacale.
I giudici della Suprema Corte con l’ordinanza n. 10065/2024 hanno ritenuto che con la procedura in “sede sindacale” la protezione del lavoratore non deve essere affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene.
Tali accorgimenti (figura del conciliatore e sede della conciliazione) si rendono necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere.
il comma terzo, dell‘art. 411 c.p.c., fa riferimento alla conciliazione svolta “in sede sindacale“. Tale interpretazione letterale porta ad identificare univocamente la sede sindacale quale luogo fisico ove il lavoratore può legittimamente rinunciare ai propri diritti.
In definitiva, i luoghi selezionati dal legislatore devono avere carattere tassativo e non possono ammettere, pertanto, equipollenze, sia perché direttamente collegati all’organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità a cui è esposto il lavoratore, che deve trovarsi in un ambiente neutro, estraneo dall’influenza della controparte datoriale.
In considerazione di ciò, la Cassazione ha escluso la possibilità, qualora la conciliazione venga effettuata ai sensi dell’articolo 411c.p.c., e cioè “in sede sindacale”, che le parti possano validamente concludere un accordo conciliativo presso la sede del datore di lavoro o altra sede diversa da quella del sindacato, come, ad esempio, presso lo studio del consulente del lavoro ovvero presso la sede dell’associazione datoriale cui è iscritto il datore di lavoro.
In materia di accordi in sede sindacale, ricordiamo anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 24024/2013, con cui la Corte aveva precisato che in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non possono essere impugnabili, a condizione che
- l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura
- nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’articolo 1965 del Codice civile.