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Trattamento fiscale compensi in natura e differiti maturati su retribuzioni convenzionali


LAgenzia delle Entrate, con la risposta n. 37/E del 12 febbraio 2026, ha fornito un chiarimento in merito al corretto trattamento fiscale applicabile ai compensi in natura e differiti maturati in periodi d’imposta nei quali il reddito di lavoro dipendente è stato determinato in base alle retribuzioni convenzionali – Articolo 51, comma 8–bis del TUIR.

La risposta AE n. 37/E del 12 febbraio 2026 chiarisce quanto segue.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del TUIR, per i soggetti fiscalmente residenti in Italia, l’imposta si applica sulla totalità dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l’imposta si applica esclusivamente sui redditi prodotti in Italia.

Sono redditi di lavoro dipendente quelli che «derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri» e, ai fini della loro determinazione, il successivo articolo 51 stabilisce che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

Rientrano, pertanto, in tale ultima disposizione anche i compensi in natura, tra i quali vanno annoverate le assegnazioni di titoli e diritti (come, per quanto di interesse nel caso di specie, stock options e performance shares), stimati in base al loro ”valore normale”, così come determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR.

  • L’articolo 51, comma 8 bis, del TUIR, in deroga alle regole ordinarie di determinazione analitica dei redditi di lavoro dipendente, prevede che – a determinate condizioni – un imponibile fiscale convenzionale.
  • Il citato criterio di determinazione del reddito si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR.
  • Come precisato, inoltre, con la circolare n. 11/E del 30 aprile 2013 «dall’introduzione del criterio convenzionale consegue che ogni retribuzione aggiuntiva a quella ordinaria (come ad esempio, emolumenti in natura, indennità, straordinari, premi) non soggiace ad alcuna tassazione autonoma, dovendosi ritenere la stessa assorbita nella determinazione forfetaria della base imponibile realizzata attraverso il rinvio alle retribuzioni convenzionali».
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