Passa al contenuto principale

Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria e istruzioni operative INPS


L’INPS, con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026fornisce le prime istruzioni operative per l’attuazione delle modifiche disposte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), in materia di trattamento di fine rapporto e obbligo di versamento al ”Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Con circolare l’INPS fornisce le prime indicazioni amministrative e operative in ordine alle modifiche apportate alla disciplina del Fondo di Tesoreria introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. Eventuali ulteriori istruzioni di dettaglio, anche con riferimento agli adempimenti procedurali e applicativi, saranno fornite dall’Istituto con successive circolari e messaggi. Per tutto quanto non espressamente illustrato nella circolare, l’Istituto afferma che restano ferme le indicazioni fornite con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007 e nelle successive circolari e messaggi pubblicati dall’istituto in materia.

  • Ambito di applicazione e requisiti soggettivi

La disciplina in esame continua a riguardare esclusivamente i lavoratori per i quali trova applicazione l’articolo 2120 del codice civile ai fini del TFR.

Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria tutti i datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico.

Sono altresì obbligati al versamento di tale contributo gli Organismi pubblici privatizzati e gli Enti pubblici economici, limitatamente ai rapporti di lavoro regolati dal diritto comune e, quindi, assoggettati alla disciplina dell’articolo 2120 del codice civile.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina in argomento i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, salvo che i rapporti di lavoro siano regolati integralmente dal diritto comune, con conseguente applicazione dell’articolo 2120 del codice civile.

  • Determinazione del requisito dimensionale

Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato.

Pertanto, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare precedente (nella prassi amministrativa, l’anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di seguito dettagliato: 

    •  60 addetti per il periodo 2026-2027;
    •  50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
    •  40 addetti dal 1° gennaio 2032.

I riferimenti temporali devono intendersi riferiti alla competenza del periodo di paga e ai relativi accantonamenti, MENTRE LA VERIFICA DEL REQUISITO DIMENSIONALE È SEMPRE EFFETTUATA CON RIFERIMENTO ALL’ANNO SOLARE PRECEDENTE.

    • Ad esempio, per il periodo di paga decorrente da gennaio 2026 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2025: 1° gennaio/31 dicembre 2025.
    • Ad esempio, per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2026: 1° gennaio/31 dicembre 2026.

Pertanto, se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote di TFR per l’anno 2026.

Tuttavia, se nel corso dell’anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale prevista dalla disposizione in argomento, l’obbligo suddetto scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all’anno 2026.

EVENTUALI RIDUZIONI DEL NUMERO DI ADDETTI INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE NON INCIDONO SULL’OBBLIGO DI VERSAMENTO.

Ai FINI DEL CALCOLO devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time.

Questi ultimi, a prescindere dalla tipologia del contratto (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla metà dell’orario normale.

Ai fini del computo, i datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale di cui sopra devono rilasciare all’Istituto APPOSITA DICHIARAZIONE, anche per via telematica, utilizzando il modello denominato “SC34”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it. L’Istituto, in ogni caso, effettua le necessarie verifiche.

  • Decorrenza dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria

Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato dai datori di lavoro con PERIODICITÀ MENSILE, con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria: pertanto, il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.

Si precisa che tale contribuzione ha natura obbligatoria e non può beneficiare di alcuna forma di agevolazione contributiva, ivi comprese le riduzioni o gli esoneri previsti dall’ordinamento per la contribuzione previdenziale ordinaria.

Il contributo affluisce al Fondo di Tesoreria al netto dell’importo corrispondente al contributo dello 0,50% previsto dal citato articolo 3, ultimo comma, della legge n. 297/1982, dovuto per ciascun lavoratore

  • Misure compensative

In relazione ai conferimenti delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, l’INPS richiama le misure compensative applicabili ai datori di lavoro, già previste dalla normativa vigente.

In particolare, quanto disposto dall’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 252/2005, il quale prevede lesonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982 (pari allo 0,20% o allo 0,40% per i dirigenti industriali), in misura corrispondente alla quota di TFR maturando conferita alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.

Si richiama altresì quanto previsto all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale riconosce, a favore dei datori di lavoro, l’esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura di 0,28 punti percentuali a decorrere dal 2014 applicati nella stessa percentuale del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.

  • Istruzioni operative 

I datori di lavoro che soddisfino i requisiti dimensionali come sopra illustrati sono tenuti a RICHIEDERE, per le posizioni INPS afferenti alla gestione DM, il codice di autorizzazione “1R”, avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.

Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro già in possesso del codice di autorizzazione “1R”, non per effetto del requisito dimensionale ma in ragione della presenza di singoli lavoratori per i quali veniva effettuato il versamento al Fondo di Tesoreria, restano comunque tenuti a procedere alla verifica del requisito dimensionale previsto dalla normativa vigente.

Qualora tale requisito risulti soddisfatto, i medesimi datori di lavoro sono tenuti a effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria anche per la generalità dei lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli che risultino aderenti a forme pensionistiche complementari.

0
IL TUO CARRELLO
Il tuo carrello è vuotoTORNA AL NEGOZIO