Decreto Coesione (Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60)
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024, il Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.
Il provvedimento è volto a realizzare la riforma della politica di coesione inserita nell’ambito della revisione del PNRR, al fine di accelerare e rafforzare l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali.
Il decreto interviene con misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno.
Vediamo le novità in materia di lavoro che riguardano i giovani, le donne, le aree del Mezzogiorno e l’autoimprenditorialità.
Il decreto legge introduce – in particolare – degli esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, di:
- giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato (art. 22 Bonus Giovani);
- donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, o da almeno 24 mesi, ovunque residenti (art. 23 Bonus Donne);
- lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi, presso una sede o unità produttiva ubicata in una regione della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, da parte di datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti (art. 24 Bonus ZES unica per il Mezzogiorno).
Inoltre il decreto legge (art. 28 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso”), è intervenuto sulla disciplina relativa agli obblighi di verifica della CONGRUITÀ dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, per gli appalti pubblici e privati di realizzazione di lavori edili, introdotta dai commi da 10 a 14 dell’art. 29 del D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, con la Legge n. 56/2024.
1. Bonus Giovani under 35
Il D.L. n. 60/2024 (art. 22) prevede che, al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti previsti di spesa autorizzata (di cui all’art. 22 comma 7) e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il limite massimo di importo è pari a 650 euro su base mensile per i datori di lavoro che assumono in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (regioni della ZES unica per il Mezzogiorno).
L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata,
- non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età
- non sono stati mai occupati a tempo indeterminato
L’esonero spetta altresì, per il periodo residuo, con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in questione.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e se emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 216/2023.
Con Decreto Interministeriale saranno definite le modalità di attuazione dell’esonero.
Per l’efficacia dell’esonero è richiesta l’autorizzazione della Commissione europea, cui la misura deve essere notificata.
2. Bonus Donne svantaggiate
Il D.L. n. 60/2024 (art. 23) prevede che, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025assumono a tempo indeterminato lavoratrici più avanti specificate è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata (di cui all’art. 23 comma 4) e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (incremento occupazionale – ULA), in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di:
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con Decreto Ministeriale;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto (ULA)calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e se emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero.
Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 216/2023.
Con Decreto Interministeriale saranno definite le modalità di attuazione dell’esonero.
3. Bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno)
Il D.L. n. 60 del 2024 (art. 24) prevede che, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata (di cui all’art. 24 comma 7) e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero contributivo spetta nel caso di assunzione di SOGGETTI che alla data dell’assunzione hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi ed è riconosciuto esclusivamente ai DATORI DI LAVORO privati
- –che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e
- -che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.
L’esonero spetta altresì, per il periodo residuo, con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.
Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e se emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 216/2023.
Con Decreto Interministeriale saranno definite le modalità di attuazione dell’esonero.
Per l’efficacia dell’esonero è richiesta l’autorizzazione della Commissione europea, cui la misura deve essere notificata.
Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
Il dipendente deve:
- aver compiuto 35 anni di età;
- essere disoccupato da almeno 24 mesi;
- essere assunto presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES
4. Promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa
La misura si declina in due interventi: Autoimpiego Centro-Nord Italia (art.17) e Resto al Sud 2.0 (art 18).
Beneficiari sono giovani under 35, in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, oppure inoccupati, inattivi e disoccupati o ancora disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.
Previsti finanziamenti per servizi di formazione e accompagnamento alla progettazione preliminare, il tutoraggio per l’incremento delle competenze o veri e propri sostegni all’investimento attraverso voucher ed interventi in regime de minimis.
Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministero Economia e Finanze e Ministero Affari europei, sud, coesione e PNRR definirà modalità e termini per l’attivazione delle due iniziative.
5. Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica
L’art. 21 del decreto legge prevede che le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni e che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, AVVIANO sul territorio nazionale UN’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL), relativamente ai dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato dal 01.07.2024 al 31.12.2025.
L’esonero è garantito per il periodo massimo di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216
Inoltre, le imprese avviate dai soggetti sopra indicati possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività, il quale non concorre alla formazione del reddito, per l’importo di 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
Il contributo è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri di qualificazione dell’impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e i criteri e le modalità di accesso ai benefici.
L’efficacia di tali agevolazioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.
6. Iscrizione dei percettori NASPI nel SIISL e modifiche al funzionamento del Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL
Le misure (art. 25) prevedono l’iscrizione d’ufficio dei percettori della NASPI e della DI -SCOLL alla piattaforma del SIISL.
Con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, saranno inoltre, definite le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro sarà consentito pubblicare sul SIISL le posizioni vacanti all’interno dei loro organici e le modalità di accesso al SIISL su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati all’iscrizione al SIISL ai sensi delle disposizioni vigenti.
Sul SIISL saranno, altresì, inserite le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.
Si prevede poi che il SIISL utilizzi gli strumenti dell’intelligenza artificiale al fine di incrociare domanda ed offerta di lavoro, nel rispetto della legislazione vigente in materia.
7. Verifica congruità della manodopera negli appalti pubblici e privati di realizzazione di lavori edili
Il D.L. n. 60/2024 (art. 28) è intervenuto sulla disciplina relativa agli obblighi di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, per gli appalti pubblici e privati di realizzazione di lavori edili, introdotta dai commi da 10 a 14 dell’art. 29 del D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, con la Legge n. 56/2024.
In particolare, nel sostituire i commi da 10 a 12 dell’art. 29 del citato D.L. n. 19/2024, prevede che nell’ambito degli appalti privati, l’obbligo di richiesta del certificato di congruità per la realizzazione dei lavori edili viene posto in capo al direttore dei lavori e solo nell’ipotesi di mancata nomina di quest’ultimo è posto in capo al committente.
La nuova disposizione prevede quindi che, nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali previsto dall’articolo 8, comma 10-bis, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020.
In materia era stato emanato il D.M. n.43 del 25 giugno 2021 che ha disciplinato la verifica della incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori riportati in una tabella (allegata ad un accordo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile).
Il D.L. n. 60/2024 ha esteso il regime sanzionatorio, in caso di pagamento del saldo in assenza di esito positivo della verifica di congruità o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, a tutti gli appalti pubblici (togliendo il limite del valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro) e agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro (abbassando il precedente limite di 500.000 euro).
Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestato di congruità.
Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.
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