
Pubblicata la legge di conversione del decreto Salva infrazioni
Il Parlamento ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024, la Legge 14 novembre 2024 n. 166, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Nessuna modifica è stata apportata alle disposizioni in materia di lavoratori extracomunitari stagionali (art. 9) e di tutela sugli abusi in materia di contratti di lavoro a termine nel settore privato (art. 11).
Tra le novità apportate dalla legge di conversione, segnaliamo invece la previsione in materia di trattamento IVA del prestito o distacco del personale (art. 16-ter).
A) Lavoratori extracomunitari stagionali (art. 9)
Norma oggetto di procedura di infrazione
- In materia di ingresso di lavoratori stagionali extracomunitari, l’articolo 24, comma 3, del Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) prevede che, se il datore di lavoro fornisce l’alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne l’effettiva disponibilità, nel quale sono specificate le condizioni a cui l’alloggio è fornito, nonché l’idoneità alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti.
- L’eventuale canone di locazione non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non è superiore ad un terzo di tale retribuzione.
- Il medesimo canone non può essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.
Novità sanzione
- Il D.L. n. 131/2024 ha inserito nel citato articolo 24 il nuovo comma 15-bis con il quale si prevede che il datore di lavoro che, in violazione del citato comma 3, metta a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione, ovvero trattenga l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, venga punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero.
- Il canone si considera sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione.
B) Tutela sugli abusi in materia di contratti di lavoro a termine nel settore privato (art. 11)
- Viene in particolare confermata (senza variazioni) la modifica dell’art. 28 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per i contratti a termine illegittimi.
- Il D.L. n.131/2024 (L. n.166/2024), nel modificare il citato articolo 28, ha abrogato il comma 3, che prevedeva casi di riduzione del limite massimo dell’indennità risarcitoria, e ha integrato il comma 2, prevedendo la possibilità per il giudice di stabilire un’indennità risarcitoria in misura superiore al limite massimo di 12 mensilità nel caso in cui il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno.
- B) Tutela sugli abusi in materia di contratti di lavoro a termine nel settore privato (art. 11)
- Viene in particolare confermata (senza variazioni) la modifica dell’art. 28 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per i contratti a termine illegittimi.
- Il D.L. n.131/2024 (L. n.166/2024), nel modificare il citato articolo 28, ha abrogato il comma 3, che prevedeva casi di riduzione del limite massimo dell’indennità risarcitoria, e ha integrato il comma 2, prevedendo la possibilità per il giudice di stabilire un’indennità risarcitoria in misura superiore al limite massimo di 12 mensilità nel caso in cui il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno.
C ) Trattamento del prestito o distacco del personale agli effetti dell’IVA (16-ter)
- La Legge di conversione dispone l’abrogazione dell’articolo 8, comma 35, della Legge n. 67 del 1988, che prevede la non rilevanza, ai fini IVA, dei distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.
- Di conseguenza, il distacco del personale dovrà essere assoggettato ad IVA.
- La citata abrogazione si applica ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
- L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30 Decreto Legislativo n. 276 del 2003).