
CCNL Dirigenti Aziende Industriali: accordo di rinnovo
In data odierna13 novembre 2024 le delegazioni di Confindustria e di Federmanager hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL Dirigenti Industria.
L’accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 2025 e scadrà con il 31 dicembre 2027.
TRATTAMENTO MINIMO DI GARANZIA (TMCG)
Per quanto riguarda la definizione del TMCG, ferme restando tutte le disposizioni derivanti dai precedenti accordi, si è concordato di elevare il livello del TMCG a 80.000 euro per l’anno 2025 e, per l’anno 2026, a 85.000 euro.
A ragione della decorrenza del contratto dal 1° gennaio 2025 non è stata replicata la disciplina transitoria relativa agli scatti di anzianità che ha esaurito i suoi effetti con l’anno 2024.
UNA TANTUM
Sempre in ragione della decorrenza del contratto dal 1° gennaio 2025, e dell’intervenuta scadenza del precedente al 31 dicembre 2023, a copertura dell’anno 2024, è stato concordato di riconoscere, entro il mese di marzo del 2025, un importo UNA TANTUM pari al 6% del trattamento economico annuo lordo fruito nel 2024, soltanto ai dirigenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- Dirigenti che risultino inquadrati come tali in azienda almeno dal 1° gennaio 2019;
- Dirigenti che fruiscano nel 2024 di un trattamento economico annuo lordo, come definito dall’art. 3, comma 3, del CCNL, fino a 100.000 (centomila/00) euro;
- Dirigenti che nel periodo di vigenza del precedente rinnovo (dal 1° gennaio 2019) e fino al momento di stipula del presente contratto (13 novembre 2024), non abbiano percepito aumenti retributivi o compensi di altra natura, tranne quelli dovuti per l’adeguamento al TMCG e tranne gli aumenti di anzianità.
Nella dichiarazione a verbale viene specificato che NON costituiscono “aumenti” o “compensi di altra natura”, idonei ad escludere il riconoscimento dell’una tantum sopra delineata:
- le misure di welfare riconosciute dall’azienda alla generalità dei dipendenti o categorie di essi ed eventualmente fruite dal dirigente;
- le corresponsioni una tantum;
- i compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (MBO)
Mentre, per “compensi di altra natura”, la cui percezione esclude i dirigenti dalla fruizione dell’importo una tantum, si vogliono intendere anche i FRINGE BENEFIT (intendendosi per tali i beni e servizi erogati ad personam al dirigente) riconosciuti per la prima volta dal 1° gennaio 2019, purché non siano stati riconosciuti al solo scopo di garantire al dirigente la fruizione di un trattamento economico complessivo annuo lordo pari al TMCG.
Sistemi di retribuzione variabile
le parti hanno concordato che la definizione di sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici e risultati deve, d’ora in poi, caratterizzare necessariamente il rapporto di lavoro del dirigente, in quanto la sua prestazione va sempre più orientata verso il raggiungimento di specifici obiettivi dell’impresa.
Ciò che rileva è l’introduzione o fruizione di un sistema di MBO la cui maturazione non necessariamente determina erogazioni anno per anno, potendo comportare la corresponsione del premio anche al termine di un più ampio arco temporale.
Così come espressamente previsto dal contratto, poi, va ricordato che i periodi di fruizione dei congedi di maternità e paternità obbligatori e di congedo parentale NON possono in alcun modo comportare una riduzione del quantum dovuto a titolo di MBO.
Formazione e politiche attive
Per sostenere la formazione professionale, a partire dal 2025, la Fondazione Taliercio (titolare della autorizzazione ministeriale all’esercizio dell’attività di intermediazione) riceverà dalle imprese la quota di euro 100,00 annue, per dirigente in servizio, con le stesse modalità previste per il finanziamento della Gestione Separata Fasi. L’esatta decorrenza dell’obbligo contributivo sarà comunque stabilita con separate intese che definiranno nel dettaglio le iniziative da finanziare con tale contributo.
Per sostenere l’attività di “4.MANAGER”, a partire dal 2025, l’associazione continuerà a ricevere dalle imprese la quota di euro 100,00 annue, per dirigente in servizio, con le stesse modalità previste per il finanziamento della Gestione Separata Fasi. Anche in questo caso, la dettagliata definizione delle iniziative da finanziare con tale contributo, verrà sarà stabilita con separate intese anche se l’obbligo contributivo mantiene la sua decorrenza ordinaria.
Trasferte e missioni
Senza nulla innovare rispetto alla disciplina previgente, le parti hanno concordato di innalzare l’importo in cifra fissa dovuto in caso di trasferta ad euro 100,00.
Trattamento di malattia
È stato previsto che il periodo di conservazione del posto di lavoro, nel caso di patologie oncologiche, è elevato a 18 mesi, rispetto al periodo di 12 mesi già riconosciuto nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio.
Rispetto alla regola generale – secondo cui il periodo di conservazione di 12 mesi si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso – i 6 mesi aggiuntivi, per i casi di patologie oncologiche, troveranno applicazione soltanto nell’arco del primo triennio dall’insorgenza della patologia, ove debitamente certificata e comunicata dal dirigente all’azienda.
Sostegno della maternità e della paternità
I periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 D. Lgs. 151/2001 l’indennità prevista dall’art. 34 del decreto, nel caso di fruizione del permesso fino al sesto anno di vita del bambino, è integrata fino al 100 % per il primo mese di congedo.
Congedo matrimoniale
E’ stato aggiunto l’art. 11-quater che prevede, per la/il dirigente non in prova, un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi, da fruirsi nei termini concordati con l’impresa, previa richiesta da effettuarsi con un preavviso di almeno tre mesi dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
Durante il periodo la/il dirigente è considerata/o a tutti gli effetti in attività di servizio retribuita al 100% con relativo trattamento previdenziale.
In ogni caso, il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Copertura assicurativa in caso di malattia o infortunio
Per quanto riguarda le polizze di cui al comma 5 dell’art. 12, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sono stati innalzati gli importi nei termini che seguono:
- innalzamento della copertura
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- nel caso di dirigente che non abbia figli a carico né coniuge, da 200.000 a 300.000,00 euro
- quando il nucleo familiare della/del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge, da 300.000 a 400.000,00 euro;
- modifica della quota a carico del dirigente da 200,00 a 300,00 euro annui.
Trasferimento del dirigente
È stato modificato l’art. 14 del contratto relativo al trasferimento della/del dirigente
- estendendo il divieto di trasferimento anche al caso della/del dirigente con figli a carico con una disabilità riconosciuta, salvo che sia diversamente pattuito
- specificando che il trasferimento della/del dirigente che abbia compiuto il 50° anno con figli minori di età non può essere disposto, salvo venga diversamente pattuito dalle parti.
Previdenza complementare
Le Parti sono intervenute sulla distribuzione delle quote di contribuzione e degli oneri della previdenza complementare a favore dei dirigenti iscritti al Previndai modificando, a partire dal 1° gennaio 2025, l’art. 18 nei termini che seguono:
- alla quota minima a carico dell’impresa – pari al 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 200,00 (precedentemente fissato a 180.000 euro) e nella misura minima di 4.800 euro – è stata aggiunta un’ulteriore quota del 2%;
- conseguentemente, la quota a carico del dirigente è stata fissata al 2% e non più al 4%, facendo sempre salva l’ipotesi che l’impresa possa farsi carico di un ulteriore 1%, nel qual caso il contributo a carico del dirigente rimane fissato in una quota percentuale di pari valore.