
Modifica del Bonus Natale alla luce del Decreto Legge n. 167 e la Circolare dell’A.E. n. 22/E
Il Decreto Legge 14 novembre 2024, n. 167, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024, che introduce misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l’estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.
Per ciò che riguarda il bonus Natale da 100 euro verrà erogato ad un numero maggiore di lavoratori dipendenti per effetto della modifica apportata alla normativa di riferimento.
L’elemento che determina un notevole ampliamento dei soggetti interessati è stata tolto dai REQUISITI SOGGETTIVI la necessità di avere anche il “coniuge a carico”, o in alternativa, di costituire un “nucleo familiare monogenitoriale”, in mancanza dell’altro genitore.
Le principali NOVITA’ sono le seguenti:
- non è più richiesto che il richiedente abbia il coniuge fiscalmente a carico, mentre restano ferme le altre condizioni;
- si prevede che il bonus non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente, il cui coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) ovvero il convivente, sia beneficiario della stessa indennità;
- si prevede l’obbligo da parte dei lavoratori di indicare nella domanda il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli (prima era previsto solo il codice fiscale del coniuge e dei figli).
CONDIZIONI OGGI
- il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28mila euro nel 2024;
- il lavoratore richiedente ha almeno un figlio a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato;
- l’imposta lorda 2024 è superiore alla detrazione per lavoro dipendente 2024, ossia è capiente.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 19 novembre 2024
L’Agenzia delle Entrate precisa quanto segue:
- Il bonus in commento è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico.
- Il suddetto bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che sono fiscalmente a carico, ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico.
- La novella prevede che, ai fini della spettanza del bonus, il lavoratore dipendente debba avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, nulla disponendo – contrariamente alla formulazione previgente – con riferimento al coniuge o all’appartenenza al nucleo c.d. monogenitoriale. In altri termini, non è più richiesto, per la spettanza del bonus, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
L’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 22/2024) precisa quanto segue:
- Ne deriva, quindi, che il bonus in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
- Nel caso di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano:
-
- coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
- conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, come specificato nella relazione illustrativa.
Per meglio chiarire le esclusioni l’ AE fa i seguenti esempi, che si basano sull’ipotesi di due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi (ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016).
- Esempio n. 1
Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.
- Esempio n. 2
La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).
Per meglio chiarire le esclusioni l’ AE (Circ. n. 22/2024) fa i seguenti esempi, che si basano sull’ipotesi di due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi (ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016).
- Esempio n. 3
La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma).
- Esempio n. 4
La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico − con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest’ultima non è beneficiaria del bonus).
L’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 22/2024) precisa quanto segue:
- Per quanto attiene agli ADEMPIMENTI da porre in essere per ottenere il bonus in esame, il sostituto d’imposta pubblico o privato riconosce il bonus su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente (ai sensi della richiamata legge n. 76 del 2016) e dei figli fiscalmente a carico.
- Il lavoratore dipendente è tenuto, quindi, a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.
- In particolare il lavoratore dipendente, nell’attestazione da rilasciare al datore di lavoro, DICHIARA che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente (ai sensi della citata legge n. 76 del 2016) non sia beneficiario del bonus.
- I lavoratori dipendenti che abbiano prodotto la predetta dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, ai fini dell’erogazione dell’indennità, NON è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito il codice fiscale del convivente (ai sensi della citata legge n. 76 del 2016), unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.