
Legge per la semplificazione dei servizi a favore di cittadini e imprese
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, la Legge n. 182 del 2 dicembre 2025, con disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
In particolare, per quanto riguarda la materia lavoro, la Legge dispone:
- misure di semplificazione in materia di immigrazione (articolo 4)
- misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo (articolo 12)
- disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro (articolo 20)
- modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (articolo 21)
- comunicazione del dipendente in cassa integrazione guadagni all’INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa (articolo 22)
- disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura (articolo 23)
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE (ARTICOLI 4, 20 E 21)
A) L’articolo 4 prevede modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) in materia di PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO in favore di cittadini di Stati non appartenenti all’UE.
In particolare, viene prevista:
- la modifica della lettera a) del comma 1 dell’articolo 5-bis che, nel testo originario, prevede che il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato extra UE, debba contenere la garanzia da parte del medesimo datore di lavoro della disponibilità di un ALLOGGIO per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La modifica sostituisce tale riferimento con quello ai parametri minimi (relativi ad altezza minima e requisiti igienico-sanitari) previsti dal Decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975. Vengono fatte salve, inoltre, le previsioni introdotte di cui al punto successivo;
- la integrazione della lettera b) del comma 2 dell’articolo 22 che, nel testo originario, prevede l’obbligo a carico del datore di lavoro che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro con un cittadino straniero extra UE residente all’estero di trasmettere in via telematica allo sportello unico per l’immigrazione un’idonea documentazione relativa alle MODALITÀ DI SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA dell’interessato. La integrazione precisa che, nell’ipotesi in cui l’alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un’autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all’allegato XIII del Decreto Legislativo n. 81/2008. Inoltre, nell’ipotesi in cui l’alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell’idoneità dell’alloggio è sufficiente l’indicazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore;
- l’introduzione del comma 5-quater.1 all’articolo 22, che fissa in 30 giorni (in riduzione rispetto ai 60 giorni previsti in termini generali) il termine massimo per il RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO da parte dello sportello unico per l’immigrazione nel caso di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato di stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, previsti dall’articolo 23 del medesimo Decreto Legislativo n. 286/1998.
B) L’articolo 20 modifica l’articolo 24-bis del Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) concernente la PROCEDURA DI ASSEVERAZIONE per il rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini extra comunitari.
In particolare:
- la verifica dei requisiti richiesti, concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate, e il relativo rilascio dell’asseverazione vengono demandati, oltre che ai professionisti iscritti agli albi (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e perito commerciali) e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche alle relative strutture territoriali ad esse annesse;
- conseguentemente, l’asseverazione non viene richiesta con riferimento alle istanze presentate, oltre che dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche dalle strutture territoriali ad esse annesse, sempre in presenza di sottoscrizione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti richiesti.
C) L’articolo 21 modifica l’articolo 27 quater, comma 6, del Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) relativo alla procedura di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (RILASCIO DELLA CARTA BLU UE).
In particolare, viene ridotto da novanta a trenta giorni il termine, decorrente dalla presentazione della domanda, per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l’immigrazione.
Comunicazione del dipendente in cassa integrazione guadagni all’INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa (articolo 22)
Viene integrato l’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 148/2015, prevedendo (nuovo comma 2-bis) che il lavoratore, che fruisce del trattamento di integrazione salariale, informi immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un’attività lavorativa per la quale ha provveduto a fornire all’INPS la relativa comunicazione. Tale obbligo informativo è finalizzato ad evitare che il datore di lavoro richieda e/o anticipi il trattamento di integrazione ad un lavoratore che non ne ha diritto.