
Ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2025 è stata pubblicata la Legge 1° dicembre 2025 n.179 di conversione, con modifiche, del D.L. 3 ottobre 2025, n. 146 recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”.
La norma contiene alcune disposizioni di modifica del TUI (Testo Unico Immigrazione – Decreto Legislativo n. 286/1998) per l’ingresso e per l’assunzione di lavoratori stranieri.
1) Procedimenti per l’ingresso e l’assunzione di lavoratori stranieri: nulla osta in materia di lavoro subordinato
Il D.L. n. 146/2025 (articoli 1 e 2) apporta modifiche agli articoli 22 e 24 del TUI, relativamente ai procedimenti per l’ingresso e l’assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali. In particolare, vengono messi a regime gli istituti della
- precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro (prima del click-day),
- del controllo di veridicità da parte delle amministrazioni competenti delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro contestualmente all’accesso alla precompilazione, e
- del limite di tre richieste di nulla osta da parte dei datori di lavoro quali utenti privati, già previsti dal D.L. n.145/2024 per il 2025.
Inoltre, viene previsto che il termine massimo di 60 giorni per il rilascio del NULLA OSTA al lavoro subordinato (e di 20 giorni per il rilascio di quello al lavoro stagionale) decorra non più dalla data di presentazione della domanda (click day) ma dalla data in cui la domanda viene imputata alla quota di ingresso.
Con le modifiche apportate dalla legge di conversione viene previsto che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro possa effettuare anche in via anticipata le verifiche ispettive di sua competenza sulle domande precompilate rese disponibili dal Ministero dell’Interno, al fine dell’eventuale esclusione anticipata dei datori di lavoro dall’ambito della procedura informatica di richiesta di nulla osta.
Sempre con le modifiche apportate dalla Legge di conversione, viene elevato da 7 a 15 giorni il termine, decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore, e prima del rilascio dello stesso, entro il quale il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta.
Inoltre, è elevato da 8 a 15 giorni il termine, dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, entro il quale il datore di lavoro ed il lavoratore straniero devono sottoscrivere il contratto di soggiorno.
2) Controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite ai fini dell’autorizzazione all’ingresso di lavoratori stranieri
La legge mette a regime il controllo di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato.
Inoltre estende il controllo di veridicità delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro (o entità ospitante), da parte delle amministrazioni competenti, anche alle seguenti procedure di ingresso, al di fuori delle quote flussi:
- lavoro subordinato in casi particolari (articolo 27 TUI);
- volontariato (articolo 27-bis TUI);
- ricerca (articolo 27-ter TUI);
- lavoratori stranieri altamente qualificati-Carte Blu UE (articolo 27-quater TUI);
- lavoro subordinato nell’ambito di trasferimenti intra-societari (articolo 27-quinquies TUI);
- stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro (articolo 27-sexies TUI).
3) Svolgimento dell’attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno
La legge estende la possibilità, per il lavoratore straniero, di soggiornare legittimamente nel territorio italiano e di svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai casi di attesa della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di attesa del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.
L’attività lavorativa può essere svolta temporaneamente fino a eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno.
L’attività di lavoro può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.
4) Ingressi fuori quota per l’assunzione di lavoratori domestici per l’assistenza di grandi anziani e persone con disabilità
La legge conferma per il triennio 2026-2028, il contingente di 10.000 ingressi annui al di fuori del meccanismo delle quote stabilite dai decreti flussi per i lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o grandi anziani (anziani che abbiano compiuto 80 anni).
Con le modifiche apportate dalla legge di conversione si prevede tra le finalità anche l’assistenza di bambini dalla nascita fino a 6 anni di età.