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Impugnazione del licenziamento e stato di incapacità naturale 


La Corte Costituzionale con la sentenza n. 111/2025 ha dichiarato incostituzionale l’articolo 6, comma 1, della Legge n. 604/1966, nella parte in cui non contempla il caso in cui, durante il periodo in cui è possibile l’impugnazione del licenziamento (60 giorni), il lavoratore versi in uno stato di incapacità naturale,, ossia abbia una incapacità di intendere e di volere.

Secondo la Corte Costituzionale in caso di incapacità naturale (da documentare in modo idoneo) non si applica il termine di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale ma rimane valido il termine massimo complessivo di 240 giorni, comprensivo di contestazione e successiva azione giudiziaria o attivazione di procedura conciliativa.

Il caso concreto affrontato riguarda una lavoratrice con una grave depressione e sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio. La lavoratrice non era stata in grado di impugnare tempestivamente il licenziamento entro il termine previsto dalla legge (che ricordiamo deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di licenziamento). Solo in un secondo momento la lavoratrice aveva impugnato il licenziamento, una volta ristabilita.

 

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