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Fringe auto a uso promiscuo (L. N. 207/2024 art. 1 c.48)


La Legge di Bilancio 2025 prevede la modifica del regime di tassazione relativo ai veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti/assimilati, con una generale riduzione dell’imponibile fiscale in caso di utilizzo delle autovetture meno inquinanti.

La novità comporta il passaggio da un sistema basato sulle emissioni di CO2 ad un sistema basato sulla tipologia di alimentazione, con vantaggi significativi in caso di concessione in uso promiscuo di veicoli elettrici o ibridi plug-in.

Fringe auto 2025 = 15.000 x tabella Aci auto  x 10% (oppure 20% oppure 50%)

Con la modifica all’art. 51, c. 4, lett. a) del Tuir, è infatti previsto che, relativamente agli autoveicoli indicati nell’art. 54, c. 1, lett. a), c) e m) del Codice della strada, le motociclette e i ciclomotori di nuova immatricolazione che saranno concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit dovrà essere calcolato sull’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (sempre sulla base del costo chilometrico di esercizio derivante dalle tabelle nazionali dell’ACI), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, nelle misure di seguito indicate:

  • 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
  • 50% per i veicoli con altre alimentazioni. 

ART. 1 COMMA 48 L. N. 207/2024

  1. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici, la lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

« a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in ».

Legge di Bilancio per l’anno 2025

COME CALCOLARE IL FRINGE AUTO SE IMMATRICOLATE PRIMA DEL 1° GENNAIO 2025 E/O ASSEGNATE PRIMA DEL 1° GENNAIO 2025?

Si sta attendendo un Decreto Legge che lo chiarisca e una successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate (ad oggi l’Agenzia delle Entrate non si è espressa).

Segnaliamo quanto apparso nella stampa specializzata.

Incertezza sulle regole del periodo transitorio
Il Sole 24 Ore 13 marzo 2025 FOCUS NORME TRIBUTI p. 7

Veicoli già assegnati
In assenza di una disposizione che regolamenti il regime transitorio, per le auto assegnate e in uso già a dicembre 2024 (diverse da quelle immatricolate e assegnate fino al 30 giugno 2020) il fringe benefit per l’uso privato dell’auto, in continuità con il passato, dovrebbe essere rappresentato dal valore normale ai sensi dell’articolo 9 del Tuir dato, ad esempio, dal canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro al netto dell’indennità chilometrica relativa alle distanze percorse per il datore di lavoro.”

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