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Esonero Autocertificato Disabili per Mansioni a Rischio: Nuove Modalità di Versamento 2024


Il Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto 11 giugno 2024 (in vigore dal 1 ottobre 2024), con il quale, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 151 del 24 settembre 2015, modifica le modalità di versamento dell’esonero dall’obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille.

  • Ai fini della fruizione dell’esonero, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, ENTRO 60 GIORNI dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, apposita AUTOCERTIFICAZIONE, esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale “Servizi lavoro” del Ministero del Lavoro, disponibile all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it, cui si accede tramite SPID/CIE.
  • L’autocertificazione deve contenere tutte le Provincie coinvolte nell’esonero oggetto del presente. Non è consentita la presentazione di più autocertificazioni contemporaneamente in corso di validità, anche se contenenti differenti ambiti provinciali.
  • Con l’autocertificazione, il datore di lavoro dichiara la classe occupazionale complessiva di appartenenza, mediante indicazione della base di computo, del numero di lavoratori con disabilità occupati e del numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato a livello nazionale e, con riferimento a ciascun ambito provinciale in cui insistono le unità produttive interessate dall’esonero.
  • In caso di variazioni della quota di esonero, l’autocertificazione deve essere ripresentata con le medesime modalità, entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione.
  • Ai fini dell’esonero autocertificato, i datori di lavoro versano al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo pari ad euro 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
  • Indipendentemente dal CCNL applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in euro 2.587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero.

  • In caso di mancato versamento del contributo esonerativo, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell’esonero ed è tenuto a presentare entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.

Tutti i datori di lavoro che, alla data del 1° ottobre 2024 , già fruivano dell’esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell’istituto, sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero in tutte le Provincie interessate, entro il termine di 30 giorni 1° ottobre 2024 (data entrata in vigore del decreto).

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