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Dimissioni revocabili anche durante il periodo di prova


Con ordinanza n. 24911/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che se un lavoratore durante il periodo di prova presenta le proprie dimissioni telematiche e nei sette giorni successivi ci ripensa (ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo n. 151/2015), il rapporto di lavoro si ricostituisce ed il datore di lavoro deve consentire il completamento del periodo, non potendolo neanche sostituire con una indennità di natura risarcitoria.

La Cassazione contesta l’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 12/2016 affermando che, escludendo il diritto di ripensamento del lavoratore, garantito dall’art. 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015, è andato “oltre una mera attività interpretativa”, atteso che la disposizione non lo ha previsto.

Secondo la Cassazione – con la revoca delle dimissioni durante il periodo di prova – il rapporto va ricostituito per consentire all’interessato di terminare il periodo di prova con la conseguenza che tale principio non può essere sostituito dalla erogazione di una indennità risarcitoria correlata al periodo residuo.

Ovviamente, il ripristino del rapporto non esclude la possibilità che il datore di lavoro receda dal contratto al termine del periodo di prova o entro un termine congruo idoneo a valutare la capacità del neo dipendente finalizzata ad un proficuo inserimento nella organizzazione aziendale.

La decisione dei giudici di legittimità dovrebbe spingere il Ministero del Lavoro a prevedere la procedura obbligatoria delle dimissioni telematiche (art. 26 del D.L.vo n. 151/2015) anche in caso di recesso durante il periodo di prova (escluso fino ad oggi dalla Circolare Ministero del Lavoro n.12/2016).

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